Roma, 7 Febbraio 2018
LAV19046
SM
Oggetto: Lavoro. Nota INL sulla maggiorazione delle sanzioni in materia di lavoro.
L’Ispettorato nazionale del lavoro si è occupato nuovamente della maggiorazione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale prevista dalla legge di bilancio 2019 (art.1, comma 445, lett.e della L.145/2018) la quale, come si ricorderà, ha stabilito incrementi del:
- +20% per la violazione delle disposizioni di cui alla Legge 23 aprile 2002 n. 73 (disposizioni sul lavoro irregolare), al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (disciplina del mercato del lavoro), al D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136 (distacco dei lavoratori in ambito UE), al D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (organizzazione orario di lavoro);
- +10% per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sanzionate in via amministrativa o penale (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- +20% per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro.
In particolare, il nuovo intervento (che fa seguito ad uno precedente del 14 Gennaio u.s – vedi la circolare Conftrasporto FIS19022 del 17 Gennaio u.s), datato 5 Febbraio u.s, mira a chiarire il significato del raddoppio della sanzione stabilito in caso di recidiva, “..ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
Sul tema, l’Ispettorato del lavoro ha fornito questi chiarimenti:
- destinatario della sanzione deve essere colui che, nell’ambito della stessa impresa, ha rivestito la qualità di “trasgressore” in caso di violazioni amministrative, o di “datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal D.lgs. n. 81/2008;
- la recidiva scatta solo in presenza di illeciti accertati nel triennio precedente in via definitiva (per lo spirare del termine di impugnazione dell’ordinanza ingiunzione; in caso di pagamento della sanzione ingiunta o di passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza);
- in ogni caso, la recidiva non scatta nelle ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della l. n. 689/81;
- gli illeciti pregressi non devono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione in casi analoghi.
In ultimo, ricordiamo (vedi circolare Conftrasporto LAV19030 del 25 gennaio u.s) che per il pagamento di queste maggiorazioni tramite il modello F23, con Risoluzione n. 7/E del 22 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Il codice va riportato nel campo 11 “codice tributo” del citato modello.
Cordiali saluti