

Roma, 23 Maggio 2019
LAV19153
SM
Oggetto: Lavoro. Giurisprudenza varia.
1. Licenziamento in assenza di giustificato motivo oggettivo – conseguenze.
Con Sentenza n. 7167 del 13 Marzo scorso, la sezione Lavoro della Cassazione ha evidenziato che in presenza di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro), la manifesta infondatezza del fatto posto alla base di questa decisione, determina sempre l’applicazione della tutela reintegratoria stabilita al comma 4 della legge 300/1970 (stante il rinvio previsto al comma 7), senza che il giudice possa scegliere quella indennitaria di cui al comma 5; quest’ultima tutela, invece, è riservata alle ipotesi meno gravi in cui il giudice, pur avendo accertato l’assenza del giustificato motivo oggettivo, non abbia tuttavia rilevato la “manifesta infondatezza” di cui sopra.
Ma quand’è che un fatto sconfina nella “manifesta infondatezza”, con l’obbligo di reintegrare il lavoratore licenziato? Secondo la Corte, il giudice di merito deve compiere un’indagine che si compone di due momenti essenziali:
Ricordiamo le conseguenze previste dall’art. 18 (come modificato dalla Legge 92 del 28.6.2012), per i licenziamenti dichiarati illegittimi per assenza del giustificato motivo oggettivo:
SENTENZA N.7167 DEL 13 MARZO 2019
2. Infortunio sul lavoro – raffronto tra risarcimento del danno civilistico e indennizzo riconosciuto dall’Inail.
Con Sentenza n. 9112 del 2 Aprile u.s, la sez. lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che negli infortuni sul lavoro, l’indennità corrisposta al lavoratore da parte dell’Inail non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale. In particolare – spiega la Corte – nell’ambito del danno non patrimoniale, l'art. 13 del d.lgs, n. 38 del 2000 include nell'indennizzo erogato dall'INAIL soltanto il danno biologico inteso come "lesione – pari o superiore al 6% – all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale secondo una specifica Tabella delle menomazioni redatta dal Ministero del Lavoro, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. All’opposto, dall’indennizzo Inail rimangono escluse altre componenti del danno non patrimoniale, quali: “le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale.” Ad avviso della Corte, anche queste componenti – che, come visto, rimangono escluse dall’indennizzo Inai- , devono essere riconosciute al lavoratore e, in caso di accertata responsabilità del datore di lavoro nell’incidente, è quest’ultimo che è tenuto a corrisponderle.
Peraltro va precisato che, per gli infortuni sul lavoro verificatisi dal 1 Gennaio u.s, la possibilità per il lavoratore di richiedere il danno differenziale (quale differenza tra quanto riconosciuto al lavoratore dall’Inail e le componenti di danno non patrimoniale non comprese nell’indennizzo dell’Istituto), deve fare i conti con la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018), secondo la quale “Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto”. Al lavoratore infortunato, quindi, il risarcimento del danno non patrimoniale “è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate (ndr: dall’Inail) a norma degli articoli 66 e seguenti (ndr: del dpr 1124/1965) e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’art. 13, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”. Inoltre, viene data ai giudici la facoltà di ridurre la liquidazione dell’onere, a carico dei datori di lavoro, sui quali grava la responsabilità accertata di un infortunio o di una malattia professionale, “tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro”.
SENTENZA N. 9112 DEL 2 APRILE 2019
3. Assenza per malattia e ferie e mobbing lavorativo.
Con l’Ordinanza n. 10725 del 17 Aprile 2019, la Cassazione – sez Lavoro – ha ribadito che “il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie”. Naturalmente, il datore di lavoro non è obbligato ad accogliere la richiesta, in presenza di ragioni organizzative di tipo ostativo; tuttavia, egli dovrà motivare le esigenze aziendali alla base del rifiuto e le ragioni per cui le stesse debbano ritenersi prevalenti rispetto all’interesse del dipendente alla conservazione del posto.
Sempre nella stessa Ordinanza, la Corte ha condiviso l’operato dei giudici di merito che hanno qualificato come mobbing aziendale il comportamento datoriale (produttivo, come tale, di una responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c), caratterizzato da “continue e pressanti richieste di chiarimenti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia e sulle cure mediche, di privazione della parte più rilevante delle mansioni al rientro dalla malattia, di richiesta di dimissioni rifiutata dalla medesima”; comportamento che, nei confronti del datore di lavoro.
SENTENZA N.10725 DEL 17 APRILE 2019
4. Rimozione dei dispositivi di protezione e responsabilità del datore di lavoro.
Con Sentenza del 15 Maggio u.s, la sez. lavoro della Corte d Cassazione ha sostenuto che la semplice rimozione, da parte del lavoratore, dei dispositivi di protezione presenti in un macchinario, non implica un’automatica responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. In particolare – scrive la Corte – “anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate.” Per cui, spetta al lavoratore fornire in giudizio “elementi probatori certi ed oggettivi che attestino tale conoscenza/conoscibilità (da parte datoriale n.d.r)”, anche perché, diversamente, si sconfinerebbe “in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva.”
Cordiali saluti