

Roma, 30 Gennaio 2019
NOR19036
SM
Oggetto: Reddito di cittadinanza, quota 100 e altre misure agevolative del diritto alla pensione. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l 4/2019.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 Gennaio u.s è stato pubblicato il decreto legge n. 4 del 28 Gennaio che detta le disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e quota 100.
Il reddito di cittadinanza (Rdc) scatterà dal mese di Aprile 2019 (con domanda presentabile on line dal prossimo 5 Marzo), e verrà riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti previsti dall’art. 2 del provvedimento in merito:
Sull’importo del Rdc, il decreto non ne stabilisce uno fisso visto che, ai sensi dell’art. 3, occorre tenere conto della situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In ogni caso, il beneficio è formato da una componente diretta ad integrare il reddito del predetto nucleo (fino a 6.000 € annui) ed una per aiutare le famiglie a pagare il canone di locazione dell’abitazione in cui vivono (massimo 3.360 € annui); per chi risiede in una casa di proprietà, detto importo ammonta a 1.800 € annui. In ogni caso, il beneficio economico complessivo non può superare i 9.360 € annui (780 € al mese), né essere inferiore a 480 € annui; sono previste delle maggiorazioni per i nuclei familiari numerosi.
La misura non può avere una durata superiore ai 18 mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione per un mese.
L'erogazione del Rdc (art.4) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
Entro 30 giorni dalla data di accesso al reddito di cittadinanza, il richiedente sarà convocato dal centro per l’impiego per la sottoscrizione del:
Il Rdc dovrà essere richiesto su una modulistica predisposta dall’Inps, da presentare ad un Ufficio postale o, in alternativa, tramite CAF convenzionati con l’Istituto oppure on line. Ricevuta la domanda, entro 5 gg l’Inps valuta la presenza dei requisiti richiesti tramite le banche dati a sua disposizione e, in caso di accoglimento dell’istanza, provvederà ad assegnare il beneficio economico attraverso la carta Rdc emessa da Poste Italiane (art.5).
L’art. 8 prevede un incentivo per le imprese che assumano (a tempo pieno e indeterminato) un soggetto titolare del Rdc: si tratta dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc (ad esclusione di quello dovuto a giusta causa o giustificato motivo), il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, L’incentivo datoriale spetta, a condizione che l’assunzione generi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.
All'atto dell'assunzione del beneficiario di rdc, il datore può stipulare un patto di formazione presso il centro per l'impiego, con il quale garantisce un percorso formativo al nuovo assunto.
Qualora venga assunto un soggetto che ha seguito un percorso formativo o di riqualificazione professionale presso un ente di formazione accreditato (che ha stipulato un Patto di Formazione), il datore beneficierà dell’agevolazione contributiva sopradescritta ma nel limite della metà dell’importo mensile del Rdc ed entro un massimale di 390 € mensili; l’altra metà è invece riconosciuta all’ente di formazione.
I predetti incentivi sono compatibili e aggiuntivi rispetto alle agevolazioni per le assunzioni previste dall'art. 1 c. 247 della legge 145/2018 (sgravi per le assunzioni nel Mezzogiorno).
Il provvedimento inserisce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di pensionamento anticipato al raggiungimento della cosiddetta "quota 100" per i lavoratori con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione. Tali requisiti non sono soggetti all'adeguamento alla speranza di vita.
Pur essendo la sperimentazione legata al triennio, coloro i quali conseguiranno il diritto entro il 31 dicembre 2021, potranno in ogni caso esercitarlo anche successivamente alla predetta data.
Fino al momento della maturazione degli ordinari requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia (dall'1.12.2019 pari a 67 anni di età), la pensione percepita con "quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo, con esclusione dei soli redditi occasionali da lavoro autonomo entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
I lavoratori che entro il 31/12/2018 abbiano maturato i requisiti necessari all'accesso al pensionamento con "quota 100", conseguono il diritto al relativo trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; in caso di maturazione dei requisiti dal 1° gennaio 2019, la pensione scatterà trascorsi tre mesi dal momento di detta maturazione. A questo proposito, in attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Inps, segnaliamo che l’Istituto ha emanato il messaggio n.395 del 29 Gennaio u.s sulle modalità di presentazione delle domande (valide anche la pensione anticipata ordinaria e per la cd opzione donna), che prevedono le seguenti forme:
Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli per l'accesso al pensionamento.
Peraltro, l’art. 22 del decreto prevede una forma di anticipo di tre anni sull’età minima utile ai fini della quota 100: 59 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione, in caso di coinvolgimento dei fondi di solidarietà bilaterali per l’erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito a favore di coloro che, entro il 31 dicembre 2021, siano destinati a raggiungere l’età minima prevista per la quota 100. Questa possibilità è tuttavia legata alla stipula di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali, a garanzia dei livelli occupazionali, venga stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
Per quanto concerne le altre forme di pensionamento agevolato oggetto del provvedimento in esame, evidenziamo quanto segue:
I requisiti per l'accesso alla pensione anticipata con il solo requisito contributivo vengono bloccati a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza ulteriori adeguamenti alla speranza di vita.
L'accesso al trattamento, anche in questo caso, avviene a tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito e, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato il requisito dal 1° gennaio 2019 al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame).
E' ripristinata la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici donne tramite la cosiddetta "opzione donna", al raggiungimento, entro il 31.12.2018, di 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 35 anni di contribuzione e 59 anni di età per le lavoratrici autonome, previa opzione di accesso al pensionamento tramite sistema contributivo e con applicazioni delle finestre mobili (12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome). Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato alla speranza di vita.
E' prorogata di un anno, per tutto il 2019, la sperimentazione dello strumento dell'APE sociale di cui alla Legge n. 232/2016, con i medesimi requisiti. A questo proposito ricordiamo che:
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Per facilitare la comprensione delle novità sopra descritte, si allegano delle schede riepilogative elaborate dalla Confcommercio.
Cordiali saluti.