

Roma, 8 Febbraio 2019
NOR19048
SM
Oggetto: Privacy. Chiarimenti del Garante sul ruolo dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela.
Nella newsletter del 7 Febbraio u.s, è stata pubblicata la nota con la quale il Garante per la privacy ha precisato ruolo e responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela, alla luce del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Regolamento 2016/679, in vigore dal 25 Maggio 2018 – vedi la nota Conftrasporto NOR18114 del 4 Maggio 2018).
In particolare, rispondendo ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e da numerosi professionisti, il Garante ha chiarito che il predetto Regolamento sulla privacy si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE, confermando le definizioni di titolare e responsabile del trattamento dove il primo resta il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”, mentre il secondo è colui che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.
Pertanto i consulenti del lavoro sono:
Il Garante ha chiarito infine che ai consulenti, pur in qualità di “responsabili” del trattamento, viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.
Cordiali saluti.