

Roma, 5 Marzo 2019
NOR19073
SM
Oggetto: Autorità di regolazione dei Trasporti. Contributo al funzionamento anno 2019.
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha pubblicato sul proprio sito internet (www.autorita-trasporti.it) la delibera n. 141 del 19.12.2018 sul contributo al funzionamento dovuto dai gestori delle infrastrutture e dagli operatori del trasporto tra i quali, anche per il 2019, continuano a figurare quelli che eseguono “servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti (vedi la lettera j, art. 1 della delibera).
Com’è noto, negli ultimi due anni i ricorsi presentati al Tar Piemonte dalla FAI sono stati accolti, ed hanno determinato l’annullamento delle delibere ART degli anni 2017 e 2018, nelle parti in cui includevano le imprese di autotrasporto merci tra i soggetti tenuti al contributo. Peraltro, la normativa che prevede il finanziamento dell’ART (l’art 37, comma 6.b del d.l 201/2011) è stata modificata nel Novembre scorso dal decreto legge sull’emergenza Genova (art.16 del d.l 109/2018, convertito con legge 130/2018 – vedi la nota Conftrasporto NOR18253 del 20.11.2018), il quale ha stabilito quest’ultima possa richiedere il contributo in esame agli “operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge …”.
Ad oggi non è chiaro se questa modifica normativa abbia reso legittima la pretesa dell’ART di richiedere il contributo alle imprese del nostro settore e, proprio per questo motivo, la FAI si è attivata per verificare se vi siano i presupposti per impugnare anche la nuova delibera.
Per quanto riguarda i contenuti della nuova delibera, segnaliamo che – sempre per quanto concerne l’autotrasporto merci – l’obbligo di pagamento sussiste verso le imprese che, al 31 dicembre 2018, avevano nella loro disponibilità veicoli – dotati di capacità di carico – di massa complessiva superiore alle 26 ton e/o trattori con massa rimorchiabile superiore sempre a 26 ton. Queste imprese sono soggette al contributo (fissato nella misura dello 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera), qualora l’importo da pagare superi i 3.000 €; ne deriva, quindi, che l’esenzione scatta per le imprese che hanno fatto registrare un fatturato non superiore a 5 mln €.
Il pagamento va eseguito in due tranches: i primi 2/3 entro il 30 Aprile p.v, la parte restante entro il 31 Ottobre; al momento l’ART non ha ancora pubblicato le istruzioni di pagamento, per cui torneremo sull’argomento non appena saranno rese disponibili. Sempre entro il 30 Aprile p.v, gli obbligati al pagamento devono comunicare all’ART i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello che sarà pubblicato sul sito web dell’Autorità, comunicando inoltre a quest’ultima l’avvenuto versamento.
Cordiali saluti.