Roma, 14 Marzo 2019
NOR19083
SM
Oggetto: Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Chiarimenti del Ministero dell’Interno sulle modifiche alla legge 21/1992.
Con circolare del 28 Febbraio scorso, la Direzione Centrale per la Polizia stradale ha ricostruito il complesso impianto normativo che disciplina il settore del trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea, fornendo interessanti chiarimenti sulle modifiche alla legge 21/1992 introdotte dall’art. 10 bis della legge 12/2019, e su quelle introdotte dall’art. 29 comma 1 quater del d.l 207/2008 che, dopo 10 anni, entrano quindi in vigore.
Tra le novità apportate dall’ultimo intervento normativo, la circolare ha ricordato tra l’altro:
- La possibilità che la prenotazione del servizio NCC possa avvenire anche presso la sede dell’impresa, ed attraverso strumenti tecnologici;
- L’obbligo del vettore NCC di avere la sede operativa e almeno una rimessa all’interno del territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, posto che l’obbligo di disponibilità della rimessa è divenuto anche requisito per il mantenimento della stessa autorizzazione;
- La possibilità per il vettore di disporre di rimesse in diversi Comuni ma sempre all’interno della Provincia o dell’Area metropolitana, la quale comprende il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
- La disciplina particolare valida per le Regioni Sicilia e Sardegna anche sul fronte della localizzazione delle rimesse, che potranno essere situate, senza differenziazioni, in tutte le province della Regione, in considerazione della naturale operatività sull’intero territorio regionale dell’autorizzazioni rilasciate dai singoli Comuni;
- La possibilità che la Conferenza Unificata disciplini in maniera diversa la localizzazione territoriale delle rimesse;
- La previsione che inizio e fine di ogni singolo servizio di NCC, avvengano presso le richiamate rimesse;
- La deroga all’obbligo di rientro in rimessa quando sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla prima partenza, altre prenotazioni di servizi con partenza o destinazione nella provincia o Area metropolitana ospitante il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (la Regione per Sicilia e Sardegna):
- La deroga rispetto al luogo di inizio di un singolo servizio NCC, introdotta fino al 13 febbraio 2021, che può essere diverso dalla rimessa in caso di servizi fatti in esecuzione di un contratto scritto, con data certa (PEC, Raccomandata con avviso ricevimento, firma digitale ecc.) risalente ad almeno il 29 gennaio 2019 (15 giorni antecedenti l’entrata in vigore delle nuove norme) e registrato;
- L’obbligo di sosta dei veicoli NCC a disposizione dell’utenza nelle rimesse;
- La deroga all’obbligo sopra esposto, che consente la possibilità di sostare sul luogo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione dello stesso;
- L’obbligo di compilare e conservare a bordo il foglio di servizio secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dal Ministero e, in attesa di quest’ultime, l’obbligo di riportare i medesimi elementi essenziali (targa, nome conducente, data, luogo e km di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del fruitore del servizio) su registro cartaceo, con pagine numerate progressivamente;
- La possibilità per i Comuni di subordinare l’accesso ai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni o, più specificatamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, ad una preventiva comunicazione che autocertifichi il rispetto e la titolarità dei requisiti di operatività previsti dalla legge 21/1992;
- La validità fino al prossimo 14 maggio 2019 della sospensione delle sanzioni di cui all’art. 11 bis della legge 21/1992, e ai commi 4 e 4 bis dell’art. 85 del C.d.S.
Conftrasporto-Confcommercio auspica vivamente che il previsto passaggio in Conferenza Stato-Regioni possa essere l’occasione per superare alcune criticità della disciplina, particolarmente penalizzanti, conseguendo l’estensione a tutte le Regioni del particolare regime d’operatività sull’intero territorio regionale, previsto ora solo per Sicilia e Sardegna.
Cordiali saluti.