Roma, 22 Marzo 2019
NOR19091
SM
Oggetto: Modifica alla norma prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 Marzo 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 12 Marzo 2019, che introduce alcune modifiche alle norme di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, tra cui segnaliamo l’apertura ai rifornimenti self service (presidiati o meno) per i quali, tuttavia, occorre rispettare alcune specifiche tecniche, tra cui:
- negli impianti di tipo presidiato:
- la presenza di un sistema di comunicazione che permetta all’utente di ricevere assistenza da parte di personale addetto, in grado di intervenire con cognizione di causa in caso di emergenza (a questo proposito, l’addetto deve seguire un corso antincendio ai sensi del dm 10.3.1998, ed avere perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle modalità di intervento per la messa in sicurezza dell’impianto);
- l’installazione di almeno un punto di controllo a distanza dell’apparecchio di distribuzione, dal quale il personale addetto possa ordinare l’interruzione dell’erogazione del gas;
- negli impianti di tipo non presidiato:
- la presenza di un sistema di comunicazione remoto, attivabile dall’utente tramite apposito pulsante o chiamando un numero telefonico chiaramente esposto attivo h24, per ricevere assistenza nelle operazioni di rifornimento o per segnalare incidenti o altre situazioni di emergenza;
- l’installazione di sistemi di videosorveglianza (i quali, tra l’altro, devono registrare anche la targa del veicolo rifornito) e di riconoscimento dell’utente (identificato tramite inserimento di uno strumento di pagamento elettronico);
- l’informativa preventiva agli utenti sulle modalità di esecuzione del rifornimento e sui rischi connessi. Inoltre, a questi ultimi viene richiesto:
- di registrarsi in una banca dati presente sul sito internet del Ministero dei Trasporti (secondo specifiche che saranno individuate dal Ministero dell’Interno, insieme al MISE e ai Trasporti) o, in alternativa, su portali di organismi che operino nel settore delle infrastrutture del gas;
- di dichiarare sotto la propria responsabilità, prima che il rifornimento abbia inizio, di essere stati adeguatamente istruiti e che i veicoli destinati al rifornimento rispettano la normativa vigente, soprattutto in merito all’omologazione delle bombole installate e alle verifiche periodiche.
Le disposizioni del decreto entreranno in vigore dal 20 Aprile p.v (30 gg dalla pubblicazione in Gazzetta).
Cordiali saluti.