

Roma, 31 Maggio 2019
NOR19162
SM
Oggetto: Legge europea 2018. Entrata in vigore
Il 26 maggio è entrata in vigore la legge 3 maggio 2019, n 37, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018" (G.U. n.109 dell'11 maggio 2019).
Il provvedimento si compone di ventidue articoli di natura eterogenea che intervengono in più settori.
Tra le norme di maggiore interesse anche per le nostre imprese, segnaliamo l’art.11 sull'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia.
La disposizione interviene sull’art.9 del DPR n. 633/1972 (comma 1, nn.2 e 4), la cui modifica si è resa necessaria dopo l’intervento della Commissione U.E che aveva giudicato la norma in contrasto con l’art. 144 della direttiva IVA 2006/112/CE, ricollegando la non imponibilità dei predetti servizi non solo all’inclusione del relativo valore nella base imponibile, ma anche all’assoggettamento ad imposta in dogana all’atto dell’importazione.
Nella nuova formulazione, invece, si prevede che l’unica condizione richiesta per la non imponibilità IVA delle spese di trasporto e spedizione sui beni in importazione, è quella che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile dell'operazione.
Inoltre, viene modificato anche il numero 4-bis del già citato articolo 9, al fine di estendere il regime di non imponibilità IVA dei servizi accessori relativi alle spedizioni (che era previsto solo per le piccole spedizioni di carattere non commerciale e per le spedizioni di valore trascurabile), a tutte le operazioni di importazione indipendentemente dal valore, purché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile e ancorché la stessa non sia stata assoggettata a imposta.
Cordiali saluti.