

Roma, 11 marzo 2019
SIA19076
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Requisito dell’onorabilità per l’iscrizione all’albo gestori ambientali.
Con circolare n. 4 del 7 marzo 2019, il Comitato nazionale ha chiarito alcuni aspetti del requisito dell’onorabilità, necessario per l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali (o per il suo rinnovo).
In particolare il Comitato ha chiarito che:
a) se un soggetto ha riportato più condanne per lo stesso reato, ciascuna delle quali con pena pari od inferiore ad un anno di reclusione, se viene chiesta (a sua istanza o quella del PM) l’applicazione del reato continuato e ciò determina il superamento dell’anno di reclusione, automaticamente decade dal requisito di onorabilità (cfr. art. 10, comma 2, lett.b) DM 120/2014);
b) l’esito positivo della “messa alla prova” (art. 168 bis e 168 ter cp), non essendo paragonabile ad una sentenza di condanna, non ha influenza sul requisito morale.
Si riporta nel link sotto indicato la circolare 4/2019 del Comitato nazionale albo gestori.
Cordiali saluti