

Roma, 24 Ottobre 2019
NOR19265
SM
Oggetto: Operatori nei servizi postali. Sentenza del TAR del Lazio sul pagamento contributo ad Agcom.
La prima sezione del Tar del Lazio, con sentenza del 9 Ottobre scorso, ha confermato che le imprese di autotrasporto che effettuano attività di raccolta e consegna di pacchi fino a 30 Kg, sono sottoposte agli oneri previsti per i servizi postali, incluso il pagamento del contributo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
La sentenza, nel respingere i ricorsi che erano stati proposti da alcune associazioni di categoria ed operatori logistici, recepisce il contenuto della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 31 Maggio 2018, affermando che “..ogni fase di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali è qualificata come servizio postale con la sola eccezione dell’attività di trasporto, a condizione – però – che essa sia svolta autonomamente e non in combinazione con le attività precedenti (raccolta e smistamento) o con quelle seguenti (smistamento e distribuzione/consegna). Tale impostazione risulta, come già accennato, condivisa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la cui recente decisione del 31 maggio 2018 consente di ritenere definitivamente superati gli ulteriori equivoci interpretativi sollevati dalla ricorrente”.
Cordiali saluti.