

Roma, 14 Giugno 2018
CIR18146
SM
Oggetto: Codice della strada. Chiarimenti degli Interni in materia di trasporti intermodali, divieti e documenti di circolazione
Con circolare del 6 Giugno u.s (prot. 300/A/4521/18/108/13/1), la Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha diffuso dei chiarimenti su alcune novità in materia di codice della strada introdotte nel 2017 dalla manovra estiva (d.l 50/2017, convertito con Legge 96/2017 – vedi la nota Conftrasporto NOR17155 del 26.6.2017), e sulla nota del MIT del 23 Aprile u.s, in materia di deroga del calendario divieti prevista dall’art. 3.2.b per agevolare il rientro in sede del camion (vedi la circolare Conftrasporto DVI18112 del 3 Maggio u.s).
In sintesi, le precisazioni degli Interni hanno riguardato questi temi:
1. Possesso dei documenti di circolazione.
La manovra 2017 (art. 47 bis, comma 3, lett. d) ha ammesso la possibilità di portare a bordo del mezzo, in sostituzione dell’originale, la fotocopia della carta di circolazione dei rimorchi e dei semirimorchi di massa complessiva superiore alle 3,5 ton; questa fotocopia deve essere autenticata dal proprietario, con sottoscrizione del medesimo, e può essere esibita agli addetti al controllo su strada senza incorrere in sanzioni.
2. Divieti di circolazione anno 2018.
La nota degli Interni prende atto del chiarimento fornito dal MIT lo scorso 23 Aprile, sulla deroga prevista per i mezzi pesanti che, allo scattare del divieto di circolazione, distino a meno di 50 Km dalla sede aziendale e non percorrano tratte autostradali (art. 3.2.b del calendario divieti 2018 – dm 571/2017). Ricordiamo che il MIT ha affermato che detta deroga si applica anche ai veicoli che stiano tornando in sede con un carico, fermo restando il rispetto delle altre condizioni prima citate.
3. Circolazione di rimorchi e semirimorchi utilizzati nei trasporti intermodali, in deroga al limite ordinario in altezza di 4 mt senza configurare un trasporto eccezionale.
Si tratta della possibilità di circolazione in deroga al limite di altezza ordinario di 4 mt e fino al raggiungimento di un limite massimo di 4,30 mt, prevista dal c.d.s per il trasporto di contenitori e casse mobili di tipo unificato affinché non venga considerato trasporto eccezionale, che l’art. 47 bis comma 3.b del d.l 50/2017 ha esteso anche al traino di rimorchi e semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale (sempre nel rispetto delle altre condizioni stabilite dall’art. 10, commi 3.e, e 6.b-bis del c.d.s). La nota in esame chiarisce che questa deroga opera per tutti i veicoli impegnati in operazioni di trasporto intermodale, anche se di provenienza extracomunitaria ed anche in mancanza delle condizioni richieste dalla direttiva 92/106/CEE per i trasporti combinati (i quali, come chiarito dagli Interni, rappresentano una categoria a se stante nell’ambito del genere più ampio dei trasporti intermodali). Ovviamente – conclude la nota – la deroga si applica anche ai trasporti combinati di cui alla direttiva 92/106/CEE.
Cordiali saluti.