

Roma, 11 Luglio 2018
CIR18171
SM
Oggetto: Controlli sul rispetto della normativa sui distacchi transnazionali nell’ambito delle operazioni di cabotaggio svolte in Italia. Nota del Ministero dell’Interno.
Il Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per le specialità), con nota del 10 Luglio u.s, ha fornito istruzioni per l’applicazione delle sanzioni introdotte lo scorso anno per la mancanza, a bordo del mezzo immatricolato in un Paese U.E ed impiegato in Italia in operazioni di cabotaggio, della comunicazione preventiva di distacco.
Come si ricorderà, l’art. 47 bis, comma 1 del d.l 50/2017, nel modificare gli artt. 10 e 12 del d.lgs 136/2016 (recepimento della direttiva U.E 2014/67 in materia di distacchi transnazionali nell’ambito delle prestazioni di servizi – vedi la nota Conftrasporto LAV16190 del 25.7.2016), ha introdotto significative modifiche alla comunicazione preventiva di distacco legata ai trasporti di cabotaggio da eseguire nel nostro Paese, prevedendo tra l’altro delle sanzioni amministrative specifiche per la mancanza a bordo (o per la non conformità rispetto alle previsioni di Legge) della copia trasmessa al Ministero del Lavoro con l’apposita procedura informatica: si tratta, ricordiamo, della sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 €, da pagare immediatamente nelle mani dell’agente accertatore ai sensi dell’art. 207 del c.d.s, a pena (in mancanza di cauzione) del fermo del veicolo fino ad un massimo di 60 gg.
Peraltro, la stessa sanzione è stata prevista anche in caso di assenza sul veicolo dei documenti (redatti o tradotti in lingua italiana), quali il contratto di lavoro (o documentazione equivalente con le informazioni richieste dal d.lgs 152/1997, artt.1 e 2), e le buste paga del conducente.
Con la diffusione agli operatori di Polizia della circolare in esame, questa sanzione si accinge ora a diventare operativa e, a questo proposito, il Ministero ha dettato importanti istruzioni tra cui segnaliamo le seguenti:
Infine, giova sottolineare che nonostante la circolare degli Interni ricordi, al par. 3, le modifiche alla comunicazione preventiva di distacco specifiche per il cabotaggio introdotte sempre con il d.l 50/2017 (per cui questa comunicazione dovrebbe avere durata trimestrale e riportare, tra le altre cose, in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute), le stesse non risultano ancora inserite nella modulistica UNI_CAB_UE del Ministero del Lavoro. Ricordiamo che tale comunicazione va fatta dall’impresa estera entro le ore 24 del giorno antecedente la data della prima operazione, direttamente dalla piattaforma on line creata dal Ministero del Lavoro alla quale si accede con le credenziali rilasciate dal portale “cliclavoro”; maggiori informazioni sono disponibili sul portale http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx?lang=it
Cordiali saluti