

Roma, 30 Maggio 2018
FIS18137
SM
Oggetto: nozione di stabile organizzazione in Italia di impresa estera, ai fini IVA. Sentenza della Corte di Cassazione.
Con sentenza n.12237 del 18 Maggio scorso (che si allega), la V sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l’esistenza in Italia di una sede direzionale di un raggruppamento estero, di per se non costituisce circostanza idonea ad integrare il presupposto della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indispensabile affinché l’attività svolta a beneficio del suddetto raggruppamento sia imponibile nel nostro Paese ai fini IVA.
Nelle motivazioni della Sentenza, la Cassazione ha richiamato la definizione di stabile organizzazione desunta dall’art.5 del Modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione, con l’integrazione dei requisiti previsti dall’art. 9 della Sesta direttiva Cee n.77/388 per l’individuazione di un centro di attività stabile.
Più precisamente:
Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto insufficiente a dimostrare l’esistenza in Italia di un centro di attività stabile, la circostanza che le riunioni di alcuni manager del Gruppo estero si fossero svolte presso la sede italiana, “non essendo emersi dalla documentazione versata in atti la sussistenza di una struttura idonea e di un apporto umano e tecnico”.
Cordiali saluti