

Roma, 23 Ottobre 2018
CIR18230
SM
Oggetto: Rettifica di errori di digitazione sulla patente di guida e sulle carte di circolazione. Circolari MIT.
Con circolare del 15 Ottobre u.s (prot.25132), la D.G Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha affermato che in caso di rettifica di refusi stampati sulla patente di guida a seguito di errori di digitazione, non è dovuta una nuova imposta di bollo né per l’atto di rettifica (ristampa della nuova patente di guida) né per la richiesta di correzione dei dati errati. Si applicano infatti le stesse conclusioni alle quali il MIT era giunto nel 2012 a proposito della rettifica degli errori materiali contenuti sulla carta di circolazione, richiamate di recente dal medesimo Ministero in una nuova nota del 18 Luglio u.s (che si allega per opportuna conoscenza).
Gli errori di digitazione rilevanti ai sensi della circolare in esame, sono quelli in cui si registra “un’incongruenza tra quanto trascritto sulla patente, e quanto attestato dai documenti prodotti a corredo dell’istanza per il rilascio della stessa”.
Viceversa, per quanto riguarda i diritti di motorizzazione ex legge 870/1986, occorre distinguere due ipotesi differenti:
In merito, invece, agli errori materiali contenuti sulla carta di circolazione, la nota del 18 Luglio u.s richiamata agli inizi, nel riportare le istruzioni già fornite con circolare prot. 27520 dell’11 Ottobre 2012, ha precisato che:
Cordiali saluti.