

Roma, 17 Settembre 2018
NOR18211
SM
Oggetto: Trasporti postali. Decreto MISE sul rilascio delle licenze individuali speciali per la notifica di multe e atti giudiziari da parte di operatori privati.
Con decreto del 19 Luglio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 Settembre u.s), il MISE ha fissato la procedura e i requisiti per richiedere il rilascio delle licenze individuali speciali, per gli operatori privati interessati a svolgere il servizio di notifica, a mezzo posta, di atti giudiziari e dei verbali del codice della strada.
Come si ricorderà, la novità è legata alla liberalizzazione di questi servizi prevista dalla legge sulla concorrenza (legge 124/2017 – commentata con la circolare NOR17192 del 5 Settembre 2017), che ha decretato la fine dell’esclusiva dell’operatore Poste Italiane s.p.a (quale fornitore del servizio postale universale), rinviandone l’attuazione concreta ad una successiva delibera dell’Agcom che è stata emessa ad inizio di quest’anno (allegato A della delibera 77/18, commentata con circolare Conftrasporto NOR18072 del 14 Marzo u.s).
Il decreto in commento prevede quattro tipi di licenze individuali speciali, che hanno validità non superiore a 6 anni:
I soggetti interessati ad ottenere queste licenze, devono presentare domanda al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite raccomandata a/r o PEC (all’indirizzo div.06.pec@mise.gov.it), utilizzando la modulistica disponibile sempre sul sito ministeriale http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/). Occorre provare il possesso dei requisiti riportati dall’art. 2 del decreto, tra cui:
Inoltre, con riferimento al procedimento di notifica a mezzo posta, entro 1 anno dal rilascio della licenza i richiedenti devono dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 27001.
Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto è di 45 gg, dal ricevimento della domanda da parte del MISE; in ogni caso, il servizio non può essere avviato prima del rilascio di questi titolo.
Ricordiamo infine che, al pari delle licenze individuali ordinarie e dell’autorizzazione generale, il rilascio di questa tipologia di licenza non occorre per l’attività di solo trasporto.
Cordiali saluti