

Roma, 8 Febbraio 2017
FIS17042
SM
OGGETTO: Fisco. Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla trasmissione telematica, alla stessa Agenzia, dei dati delle fatture emesse e ricevute; si tratta della facoltà prevista dall’art. 1, comma 3 del d.lgs 127/2015 (e disciplinata in seguito con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) che, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 Gennaio 2017, ha previsto per i soggetti passivi Iva la possibilità di optare per l’invio telematico dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni, con opzione che, limitatamente al 2017 (primo anno di applicazione della novità) può essere esercitata fino al 31 Marzo p.v. A partire dal prossimo anno, l’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 Dicembre dell’anno solare precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati, ed avrà effetto per quell’anno solare e per i quattro successivi.
Nel rinviare gli interessati alla lettura della circolare in commento, evidenziamo che tra gli aspetti che sono stati approfonditi dall’Agenzia, vi sono le informazioni relative alle:
I soggetti che esercitano l'opzione per l'invio dei dati delle fatture, non devono comunicare i dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle "schede carburante").
In ordine agli altri chiarimenti contenuti nella circolare, segnaliamo quelli sulle operazioni soggette ad inversione contabile. Infatti, in caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata con l'IVA e, quindi, registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto; analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani. Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota". Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all'inversione contabile.
Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.