

Roma, 17 Gennaio 2017
LAV17017
SM
Oggetto: somministrazione di lavoratori disabili. Interpello del Ministero del Lavoro.
Con l’interpello n. 23/2016, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito ai lavoratori disabili assunti con contratto di somministrazione, relativamente ai seguenti aspetti:
A partire dal 1 Gennaio 2016, la norma prima citata prevede degli incentivi per i datori di lavoro che assumano soggetti disabili (da conguagliare con i contributi dovuti all’Inps), compresi tra il 35% e il 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa), con durata di 36 mesi, elevata a 60 mesi in presenza di disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa oltre il 45%.
Per i disabili in somministrazione, l’interpello puntualizza che:
L’altro aspetto affrontato dall’interpello, riguarda il computo del lavoratore disabile assunto con contratto di somministrazione, nell’ambito delle quote di riserva previste dall’art. 3 della Legge 68/1999: questione diventata di attualità soprattutto dal 1 Gennaio u.s, quando è diventato operativo l’obbligo di assumere un disabile con il raggiungimento della soglia minima dei 15 dipendenti (vedi in proposito la nota Conftrasporto LAV17006 del 2 Gennaio u.s). Su questo argomento, Il Ministero del Lavoro ha affermato che, per il periodo di durata della missione, il lavoratore disabile in somministrazione rileva ai fini dell’adempimento dell’obbligo sopra citato da parte dell’utilizzatore, a condizione che rimanga impiegato presso quest’ultimo per almeno 12 mesi.
Il testo della nota del Ministero del Lavoro è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.