

Roma, 24 Febbraio 2017
LAV17053
SM
Oggetto: Lavoro. Decisione del Garante per la privacy in materia di accesso, da parte del datore di lavoro, alle e-mail e agli smartphone aziendali.
Nella newsletter del Garante per la privacy n.424 del 17 Febbraio 2017, è stata pubblicata la decisione n.547 del 22 Dicembre 2016, con la quale il Garante ha posto dei limiti al potere del datore di lavoro di accedere alle e-mail e agli smartphone aziendali.
In particolare, la decisione evidenzia che il datore di lavoro, sebbene abbia la facoltà di verificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità; per cui, in applicazione dei principi di liceità e correttezza del trattamento di dati personali, il datore di lavoro deve informare in modo chiaro e dettagliato i lavoratori (anche su base individuale), circa le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l’eventuale svolgimento di controlli. In mancanza di ciò, prosegue il Garante, si può determinare nel lavoratore una legittima aspettativa circa l’uso legittimo di questi strumenti anche a fini privati.
Nella fattispecie analizzata, il Garante ha ritenuto illegittimo il trattamento dei dati personali effettuato dalla società datrice, giudicandolo in contrasto con i principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza, tenuto conto dei seguenti aspetti:
Pertanto, dall’analisi di tutti questi aspetti è emerso che la condotta dell’azienda contrasta con la disciplina di settore in materia di controlli a distanza che, anche dopo le ultime modifiche all’art. 4 della Legge 300/70 (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo), non consente l’effettuazione di attività idonee (anche indirettamente) a realizzare il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.
Il testo del provvedimento del Garante, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.