

Roma, 17 Marzo 2017
LAV17071
SM
Oggetto: Lavoro. Autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro all’installazione di impianti di sorveglianza e localizzazione. Nuova modulistica.
Com’è noto, l’art. 4 della Legge 300/1970 (come riformato dall’art. 23 del d.lgs 151/2015), stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.
Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita richiesta o alle singole sedi territoriali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet (http://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Nuovi-modelli-videosorveglianza.aspx) i nuovi modelli delle istanze di autorizzazione con la documentazione da allegare. Si tratta in particolare:
La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In mancanza degli elementi minimi indicati nell’istanza, quest’ultima risulterà incompleta con la conseguenza che, in assenza di regolarizzazione, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.
Cordiali saluti.