

Roma, 27 Luglio 2017
SPE17175
SM
Oggetto: Direttiva Trasporti eccezionali.
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet la nuova direttiva in materia di trasporti eccezionali (prot. 293 del 15 Giugno 2017) che, tuttavia, ad una prima lettura, non sembra contenere soluzioni incisive per superare quegli ostacoli che, ancora oggi, stanno determinando la paralisi sostanziale del trasporto eccezionale nel nostro Paese.
La prescrizioni dettate dal MIT, hanno interessato i seguenti aspetti:
1. Catasto delle strade.
Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, qualora non vi avessero già provveduto, devono istituire il catasto delle strade della rete viaria di loro competenza, con tutte le informazioni necessarie al tempestivo rilascio dei titoli autorizzativi (con particolare riferimento alle portate massime delle eventuali opere d’arte presenti – es. cavalcavia stradali o ferroviari).
Per le opere d’arte nella disponibilità di enti diversi da quello che deve emettere l’autorizzazione al t.e, i medesimi enti dovranno verificarne la percorribilità oltre il limite di portata risultante dal catasto stradale, sulla base dello schema di carico trasmesso.
Gli enti proprietari e gestori potranno creare degli elenchi di strade maggiormente interessate da transiti eccezionali, che non necessitano di specifiche e puntuali verifiche di sicurezza
2. Istruttoria preventiva.
La direttiva sottolinea a più riprese che, per tutti i tipi di autorizzazioni, il rilascio può avvenire solo per masse complessive inferiori alla portata compatibile con le opere d’arte. Di conseguenza, nelle ipotesi di t.e previste dall’art. 10, comma 2, lett. b del c.d.s, tenuto conto delle portate limite delle opere d’arte interessate dal transito, “il carico dovrà essere congruamente ridotto, fino a ricondurre la massa complessiva del veicolo o complesso veicolare entro i limiti di portata dell’infrastruttura..”
Qualora non fosse possibile ricondurre la massa complessiva del veicolo entro i limiti di portata della costruzione, la direttiva stabilisce che “dovranno essere individuati altri percorsi privi di opere d’arte che presentino limitazioni in ordina alla portata, oppure adottare specifiche misure per la tutela della strada come richiamate nel successivo punto 5”. Quest’ultimo punto indica la possibilità, per l’ente, di imporre “particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali”: si tratta della previsione di un servizio di assistenza tecnica svolto dal personale dell’ente medesimo o, in caso di impossibilità, da un impresa esterna abilitata, con oneri a carico del richiedente. Peraltro, sempre il punto 5 chiarisce che quando il t.e necessita di particolari accorgimenti tecnici o cautele, l’ente deve valutare attentamente l’opportunità di rilasciare autorizzazioni di tipo periodico, preferendo invece le autorizzazioni singole o multiple che, a differenza delle prima, consentono di limitare il numero di viaggi in base alle esigenze dell’infrastruttura.
In ordine al rilascio dei nulla osta di transito, la direttiva precisa che:
Gli altri aspetti approfonditi in questo paragrafo, hanno riguardato:
3. Coordinamento tra enti.
Nel ribadire quanto già scritto in sede di commento al punto 2 circa il divieto di ricorrere al silenzio assenso per il rilascio dei nulla osta, segnaliamo che il par. 3 richiama il testo dell’art. 14, comma 1 del regolamento, sull’istituzione di sportelli unici per l’accettazione e la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni.
4. Prescrizioni.
La direttiva evidenzia che eventuali limiti posti nell’autorizzazione da parte dell’ente (es sui percorsi da seguire o da evitare, limiti di velocità e modalità di marcia), possono avere come conseguenze:
5. Tutela della strada.
In aggiunta a quanto scritto nel commento al punto 2, la direttiva prevede per l’ente l’obbligo di installare la specifica segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli ai sensi dell’art. 118 del regolamento, sia di preavviso che in corrispondenza delle opere d’arte per le quali risulti fissato un limite di portata inferiore alla massa massima consentita dall’art. 62 del c.d.s.
Il testo della direttiva è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.