

Roma, 28 settembre 2017
ALB17216
MQ-SM
Oggetto: Pedaggi autostradali. Nota di chiarimento del Comitato Centrale.
Si riporta in calce la nota di chiarimento del Comitato Centrale, pubblicata in data odierna sul sito istituzionale www.alboautotrasporto.it, che ribadisce che le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste soltanto per i veicoli in disponibilità dell’impresa richiedente.
Cordiali saluti
REDAZIONE DOMANDA RIDUZIONE COMPENSATA PEDAGGI 2016 – RISPOSTA A QUESITO GIUNTO AL COMITATO CENTRALE
Sono pervenute a questo Comitato Centrale richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di inserire, tra i transiti e le targhe valorizzate ai fini del rimborso compensato dei pedaggi autostradali , quelli effettuati dai veicoli cd. " trazionisti ".
È stato chiesto se sia possibile inserire nella domanda i transiti di veicoli appartenenti ad un' impresa ( singola o appartenente al raggruppamento di imprese, diversa da quella proponente la domanda) a cui sia stata commissionata un'attività di trasporto – a titolo di sub vezione -, consentendo altresì, per l'espletamento del servizio, l'utilizzazione dell'apparato TELEPASS in locazione all'impresa.
A tal riguardo, si ritiene opportuno – in via preliminare – ricordare che la misura del beneficio in parola spetta:
E’ quindi necessario – ai fini dell’istruttoria delle domande in oggetto – verificare la stretta correlazione tra l'impresa singola o appartenente al raggruppamento di imprese istante, i veicoli del relativo parco veicolare ed il fatturato in pedaggi realizzato con i transiti dei predetti veicoli.
Tale vincolo costituisce l'esatta misura ed il limite nel cui ambito viene valorizzata, attraverso la procedura utile alla presentazione della domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, la targa di un veicolo detenuto "A TITOLO DIVERSO DALL’ART. 93 CDS DA RITENERE VALIDO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO", così recita il “ manuale utente pedaggi “ a cui la delibera n. 5/17 fa integralmente rinvio.
A miglior precisazione si ricorda che:
Nonostante la disciplina prevista dal citato art. 94, comma 4-bis (relativa alla annotazione sulla carta di circolazione del temporaneo possesso) non si applichi ai veicoli adibiti al trasporto professionale, il richiamo alla stessa, nell'ambito del procedimento in parola, esprime la necessità di potere verificare la validità di un atto giuridicamente rilevante per effetto del quale un veicolo è diventato organicamente parte del parco veicolare di un'impresa in forma non occasionale.
A titolo esemplificativo, il “manuale utente pedaggi” prevede che ancorché non risulti emessa una carta di circolazione in favore del soggetto istante (o di una delle imprese del raggruppamento istante) è possibile valorizzare la targa di un veicolo nella procedura di cui si tratta indicando una delle seguenti casistiche, esposte a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Tutto ciò premesso è evidente che la fattispecie – oggetto del quesito pervenuto – è estranea e non pertinente alla logica del procedimento di riduzione compensata dei pedaggi autostradali.
Il procedimento in questione, infatti, esclude la possibilità di valorizzare un transito effettuato da un'impresa diversa dal soggetto istante, con veicolo estraneo al parco veicolare dichiarato di quest'ultima.
Rileviamo, infine, l’utilizzo non corretto dell'apparecchio TELEPASS che, per precisa previsione contrattuale non può essere ceduto a soggetti diversi da quelli contraenti con TELEPASS (o afferenti al raggruppamento contraente).
Tanto esposto, si ricorda che il COMITATO CENTRALE, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare verifiche a campione su tutte le dichiarazioni che saranno rese ai fini della presentazione della domanda di riduzione compensata dei pedaggi.