

Roma,13 Dicembre 2017
NOR17273
SM
Oggetto: Marebonus. Pubblicazione in G.U del Regolamento di attuazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministro dei Trasporti del 13 Settembre 2017, n. 176 (d’ora in poi: decreto), dal titolo “Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n.208 – Marebonus”.
Il decreto detta le regole di funzionamento dell’incentivo al trasporto combinato marittimo meglio noto come “Marebonus” che, sebbene previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 (art.1, comma 647 della Legge 208/2015), finora è rimasto sulla carta per una serie di problematiche emerse sia in fase di autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione U.E, sia durante la predisposizione del regolamento attuativo della misura.
A norma dell’art. 15 del decreto, l’incentivo è concesso per il periodo 2017 – 2018 mentre, per quanto riguarda il 2019, l’operatività è stata subordinata alla presenza di idonea copertura finanziaria. Esso è riservato alle imprese armatrici operanti in Italia ed aventi sede nella U.E o in uno Stato membro dello S.E.E., in regola con i requisiti previsti dall’art. 5, comma 2 del decreto, che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’U.E o dello S.E.E (artt 5.1 e 6.1). Questi servizi marittimi “devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, rimorchi, semirimorchi (n.b: la massa complessiva del singolo veicolo deve essere superiore alle 3,5 ton – art. 7.3) e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia via mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno incentivate sia le unità di carico che il loro equivalente in carico sfuso” (art. 6.3). I progetti vanno accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno 3 imprese di autotrasporto di merci, clienti della linea indicata nel progetto (art. 6.6).
La misura del contributo ammonta a 10 centesimi di € per ciascuna unità di trasporto imbarcata, moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale (art.7). A tal fine, per le rotte riportate nell’allegato A del decreto viene già specificato il numero di Km sottratti alla rete nazionale, mentre per i progetti diretti ad istituire nuovi servizi su nuove rotte, il numero di Km viene quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale nazionale evitato tra il porto di origine e quello di destinazione; in ogni caso, detto chilometraggio verrà pubblicato con successivo decreto dirigenziale (art. 8).
Per quanto riguarda l’impatto della misura per le imprese di autotrasporto clienti delle compagnie di navigazione beneficiarie:
Torneremo ad occuparci dell’argomento, non appena il MIT pubblicherà il decreto dirigenziale con le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese di navigazione.
Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.