

Roma, 8 Gennaio 2016
SPE16009
SM
Oggetto: Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorati a effetto serra. Effetti sugli operatori titolari di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
Segnaliamo che il Regolamento (UE) n.517 del 16 Aprile 2014 sui gas fluorati ad effetto serra (in vigore dal 1 Gennaio 2015, che abroga il precedente Regolamento 842/2006), prevede degli obblighi nei confronti degli operatori che utilizzano apparecchiature contenenti i predetti gas in quantità pari o superiori a 5 ton di CO2 equivalente; tra queste apparecchiature, segnaliamo che l’art. 4, par. 2 del Regolamento ha incluso le celle frigorifero di autocarri di massa superiore alle 3,5 ton e i rimorchi frigorifero.
Gli obblighi consistono:
Per personale abilitato, si intendono le imprese o i privati iscritti al “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” (visualizzabile sul sito www.fgas.it), titolari di apposito certificato rilasciato dagli organismi abilitati dal Ministero dell’Ambiente.
Quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori inadempienti, si applicano quelle previste dal d.lgvo 26/2013, tra le quali segnaliamo i seguenti importi:
Fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
I testi del Regolamento 517/2014 e della tabella di conversione CO2/Kg sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.