

Roma, 11 Gennaio 2016
LAV16012
SM
Oggetto: Lavoro. Direttive operative della Guardia di Finanza, sull’applicazione della maxi sanzione per il lavoro nero.
Con la nota n. 35237/2015, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha riepilogato le principali novità introdotte dal D.lgvo 151/2015 (in vigore dal 24 Settembre 2015 – si tratta di uno dei quattro provvedimenti attuativi del job act) a proposito della maxi sanzione per coloro che occupino lavoratori in nero (quindi, senza la preventiva comunicazione al competente Centro per l’impiego).
Com’è noto (vedi la nota Conftrasporto LAV15266 dell’8 Ottobre 2015), l’art. 22 del provvedimento ha introdotto un sistema sanzionatorio a carattere progressivo, graduato per fasce in funzione della gravità della violazione, prevedendo l’applicazione dei seguenti importi:
Le sanzioni sono aumentate del 20%, in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, o di minori in età non lavorativa.
La nota in commento ricorda che la maxi sanzione non si applica quando:
L’unica documentazione idonea ad escludere l’applicazione della maxi sanzione, è quella comprovante l’assolvimento degli obblighi di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS).
Per quanto riguarda la reintroduzione dell’istituto della diffida (che permette di sanare la violazione, estinguendo il procedimento sanzionatorio), il decreto ha previsto due procedure diverse a seconda se, al momento dell’accesso ispettivo, i lavoratori occupati in nero siano o meno in forza del datore di lavoro. Nel primo caso, il datore ha 120 gg di tempo dalla notifica del verbale di accertamento, per porre in essere una serie di adempimenti (regolarizzazione del periodo di lavoro in nero; stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ecc..), mentre nel secondo caso (applicabile anche all’ipotesi in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato presso il datore, dopo un periodo precedente di utilizzo in nero), gli annessi adempimenti devono effettuarsi entro 45 gg dalla notifica del verbale.
Altri interventi presi in esame dalla nota riguardano:
Infine, la nota ricorda che nel momento in cui diventerà operativo l’Ispettorato nazionale del lavoro (istituito sempre con uno dei decreti del cd job act – D.lgvo 149/2015 – in cui confluiranno i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail, anche allo scopo di evitare la sovrapposizione di interventi), anche la Guardia di Finanza dovrà raccordare la sua attività con la predetta Agenzia.
Il testo della nota del GdF è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.