

Roma, 29 Gennaio 2016
CIR16037
SM
Oggetto: Pagamento dei diritti doganali. Ulteriori specificazioni dell’Agenzia delle Dogane.
Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto CIR16028 del 20 Gennaio u.s), con nota del 21 Dicembre 2015 l’Agenzia delle Dogane ha informato che a partire dal 1 Febbraio p.v, il bonifico bancario diventa lo strumento ordinario per il pagamento dei diritti doganali; l’utilizzo degli assegni circolari rimane limitato a casi eccezionali, di volta in volta autorizzati dal capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane.
Con la nota prot. 8044/RU del 25 Gennaio u.s, l’Agenzia ha puntualizzato che l’assegno circolare è ancora utilizzabile quando il ricorso ad altri strumenti di pagamento viene impedito o da motivi collegati alla situazione concreta, o da ragioni tecniche o giuridiche. In particolare, la nota ha individuato (in maniera non esaustiva) una serie di casi concreti in cui “potrebbe” ricorrere la necessità di accettare il citato assegno:
Al di fuori di questi casi, l’operatore che intende avvalersi dell’assegno circolare deve presentare un’istanza motivata al capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane che, a sua volta, in caso di rifiuto è tenuto ad indicare le modalità alternative di pagamento utilizzabili.
L’Agenzia ha inoltre ribadito che per evitare la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgvo 471/97 per l’omesso versamento dei diritti doganali (30% dell’importo non versato), l’operatore deve adoperarsi affinché l’importo dovuto venga accreditato sul conto dell’Agenzia entro il giorno di scadenza, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini (orario di cut-off) previsti dal proprio istituto di credito.
La nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti