

Roma, 19 Aprile 2016
CIR16111
SM
Oggetto: Linee guida del MIT sui provvedimenti e sui ricorsi in materia di iscrizione all’Albo e al REN.
Con la circolare prot. 7822 del 15 Aprile u.s, la Divisione 4 della Direzione Generale per i trasporti del MIT ha dettato le linee guida sui provvedimenti e sui ricorsi in materia di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (REN), facendo chiarezza su una serie di dubbi dovuti anche al mutato quadro giuridico di riferimento, rispetto all’epoca in cui sono state dettate le normative in materia.
Nel rinviare gli interessati alla lettura della circolare ministeriale, di seguito evidenziamo alcuni degli aspetti di maggior interesse che sono stati approfonditi dal MIT.
– I requisiti di iscrizione all’Albo e l’autorizzazione all’esercizio della professione.
L’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori rappresenta una fase della procedura per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione la quale, com’è noto, consegue all’iscrizione al REN a seguito della dimostrazione del requisito della stabilimento e, per l’appunto, dell’iscrizione al predetto Albo. Pertanto, le vicende negative che interessino uno dei requisiti dimostrati per iscriversi all’Albo (onorabilità per tutte le imprese e, per quelle che esercitano con veicoli di massa > 1,5 ton, idoneità professionale e idoneità finanziaria) si riflettono sempre sull’autorizzazione, facendola venir meno, e in seconda battuta determinano la cancellazione dall’Albo.
– Le sanzioni amministrative e disciplinari collegate all’accesso alla professione.
La circolare effettua una disamina delle sanzioni, amministrative e disciplinari, collegate a violazioni relative all’accesso alla professione, evidenziando in primo luogo quelle che non devono più considerasi in vigore, in quanto contengono riferimenti a provvedimenti oramai abrogati. E’ il caso quest’ultimo:
Viceversa, le sanzioni connesse all’accesso alla professione in cui può ancora incorrere l’impresa di autotrasporto, sono le seguenti:
a) sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio alla professione, ai sensi dell’art. 13 del regolamento U.E 1071/2009
La sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione, sono state previste dall’art. 13.3 del regolamento 1071/2009 (d’ora in poi: regolamento), quando l’impresa di autotrasporto non sia più in grado di soddisfare anche uno soltanto dei requisiti previsti dall’art. 3 dello stesso regolamento (onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento).
In attesa del riordino della normativa, questa sanzioni sono applicate al termine di un procedimento amministrativo che fa capo agli Uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione. Qualora l’Ufficio accerti la mancanza di uno o più dei citati requisiti nei confronti dell’impresa o l’inidoneità del gestore, provvede a sospendere l’autorizzazione con provvedimento motivato ed assegna all’impresa un termine massimo (nei limiti indicati dall’art.13.1 del regolamento e, per quanto riguarda il gestore dei trasporti, dall’art.4 del D.D. del 25.11.2011), per procedere alla regolarizzazione. Se quest’ultima non avviene, l’Ufficio avvia un ulteriore procedimento per la revoca dell’autorizzazione, sempre nell’arco di tempo indicato dalle sopra citate disposizioni. Ovviamente, la revoca dell’autorizzazione comporta la cancellazione dell’impresa dall’Albo degli autotrasportatori.
Per quanto riguarda l’onorabilità, la circolare evidenzia che i fatti che possono comportarne la perdita (a giudizio dell’autorità competente, secondo quanto ora prescritto dall’art.6.2 del regolamento) sono quelli riportati all’art. 5 del d.lgs 395/2000, in relazione all’impresa, al gestore dei trasporti e agli altri soggetti indicati dalla norma. Rispetto alle infrazioni più gravi previste dall’allegato IV del regolamento (le quali, dal 1 Gennaio 2017, verranno integrate da quelle riportate nel regolamento 2016/403 – vedi la nota Conftrasporto EUR16082 del 23 Marzo 2016), ad oggi possono incidere sull’onorabilità soltanto quelle già sanzionabili secondo la normativa italiana vigente
b) sanzioni amministrative pecuniarie legate alle mancate comunicazioni di cui all’art. 19 del d.lgs 395/2000.
La perdita dei requisiti previsti per l’accesso alla professione deve essere comunicata nei termini stabiliti dal d.d. del 25.11.2011, a pena delle sanzioni previste dall’art. 19 del d.lgs 395/2000, che prevede:
I termini per le comunicazioni stabiliti dal citato d.d., sono i seguenti:
L’applicazione della sanzione fa capo alla Direzione Generale Territoriale (DGT). La procedura viene avviata dall’Ufficio competente, che notifica il provvedimento di contestazione all’impresa entro 90 gg dall’accertamento. L’impresa, a sua volta:
– Ricorsi contro i provvedimenti in materia di iscrizione all’Albo e di iscrizione al REN.
Sui ricorsi amministrativi gerarchici, la competenza del Comitato Centrale per l’Albo è di natura residuale. Infatti, l’Albo può essere chiamato in causa soltanto nei seguenti casi:
In tutti gli altri casi, la competenza a decidere dei ricorsi gerarchici appartiene al direttore generale territoriale della DGT dove opera l’Ufficio della mot. che ha emanato il provvedimento opposto. Pertanto, rientrano nelle competenze della DGT i ricorsi gerarchici in materia di:
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.