

Roma, 25 Febbraio 2016
FIS16062
SM
Oggetto: Rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione. Risposte dell’Agenzia delle Dogane ad alcuni quesiti.
Con la circolare n. 4/D del 23 Febbraio u.s, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti chiarimenti su alcune problematiche sottoposte alla sua attenzione, inerenti la misura del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione.
In particolare, le puntualizzazioni hanno riguardato le tematiche seguenti:
1. Veicoli ammessi al rimborso – ulteriori forme di disponibilità non previste nel D.P.R 277/2000.
L’Agenzia ha finalmente preso atto che per quanto riguarda le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, le forma di disponibilità del veicolo riportate nell’art.3, comma 6 del D.P.R 277/2000 (che, com’è noto, disciplina la procedura per il recupero della misura), non esauriscono tutte quelle consentite dalla normativa vigente, tenuto conto che non includono l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente. In particolare, la nota delle Dogane ha precisato che “il contenuto della predetta norma regolamentare va interpretato come espressivo dell’obbligatorietà della sussistenza in capo all’esercente del titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio”. Di conseguenza, il rimborso delle accise può richiedersi anche per le forme di disponibilità non espressamente riportate nel D.P.R 277/2000 (ripetiamo: usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e comodato senza conducente), a condizione che il richiedente sia il legittimo possessore del veicolo; queste forme vanno così ad aggiungersi a quelle già note della proprietà, del leasing finanziario e del noleggio con conducente.
In merito al comodato e alla locazione senza conducente, la nota precisa che il riconoscimento dell’agevolazione fiscale presuppone la forma scritta del contratto; inoltre, a proposito del comodato, il contratto deve essere registrato e il richiedente deve documentare la disponibilità del veicolo, esibendo la copia vistata della dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della motorizzazione civile (si tratta dell’allegato 3 della circolare MIT 4/2011, richiesto com’è noto per l’immissione in circolazione del veicolo).
Nei cd noli a freddo (utilizzati nella pratica commerciale per far fronte ad esigenze occasionali), ferme restando le condizioni di ammissibilità fissate dalla disciplina della locazione senza conducente, l’effettivo utilizzatore del veicolo che ne abbia il possesso esclusivo può chiedere il rimborso delle accise, purché il contratto sia stato debitamente registrato; a questo proposito, l’Agenzia ha richiamato l’attenzione sulla corretta compilazione dei campi del quadro A-1”data inizio possesso” e “data fine possesso”.
– Compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso, per le nuove forme di disponibilità del veicolo ammesse dalle Dogane.
In attesa che il software per la compilazione della domanda venga aggiornato alle ulteriori forme di disponibilità ammesse alla misura, gli interessati dovranno annotare i titoli di possesso degli automezzi nel quadro A-1, utilizzando le seguenti lettere:
Per quanto riguarda il trasporto in conto proprio, l’art. 31 della Legge 298/1974 non prevede l’utilizzo del veicolo in locazione e in comodato.
2. Veicoli in sublocazione e subcomodato e distinzione con la locazione di veicoli in leasing.
La nota ha escluso che il beneficio possa richiedersi per i veicoli in disponibilità a titolo di sublocazione o di subcomodato, trattandosi di figure non consentite dalla normativa vigente. Diversamente, il rimborso delle accise può essere ottenuto sugli automezzi posseduti a titolo di locazione senza conducente e concessi in uso da un soggetto (locatore) che, a sua volta, ne ha ottenuto la disponibilità sulla base di un distinto contratto di leasing; questa operazione, infatti, non presenta i caratteri della sublocazione, coinvolgendo anche un’entità (la società di leasing) che non ha la qualifica di impresa di autotrasporto. Peraltro, l’utilizzatore del veicolo deve dimostrare l’assenso alla locazione prestato dalla società di leasing, che può essere espresso anche in via preventiva nel contratto di leasing.
3. Semirimorchi trainati da trattori stradali nella disponibilità di altra impresa.
Nell’agganciamento misto (semirimorchi trainati da trattori stradali nella disponibilità di altra impresa di autotrasporto), il rimborso delle accise non può essere richiesto dal titolare del semirimorchio che, in virtù di accordi presi con il proprietario del trattore stradale, abbia sostenuto le spese legate al carburante.
Con l’occasione, le Dogane hanno precisato che non è ammissibile:
4. Impianti di rifornimento del consorzio, utilizzati sia per i veicoli intestati all’aggregazione sia per i veicoli dei consorziati.
In questo caso, i consorziati ed il consorzio sono legittimati a richiedere la misura, presentando domande separate, relativamente al gasolio consumato sui veicoli in loro disponibilità. Peraltro, tenuto conto che i consorziati si riforniscono del carburante acquistato dal raggruppamento, l’Agenzia ha precisato che:
5. Variazioni di titolarità dell’azienda.
Il recupero delle accise può essere chiesto anche dalle società subentrate ad altra impresa nell’esercizio dell’attività di trasporto, in virtù di conferimento d’azienda o di fusione societaria, in relazione ai consumi di gasolio sugli autoveicoli che fanno parte del complesso aziendale trasferito. Alla dichiarazione andrà allegata la seguente documentazione:
Identica procedura va osservata nei casi di contratti di affitto di azienda, per gli autoveicoli che costituiscano beni strumentali per l’esercizio dell’attività di trasporto.
Il testo della nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti