

Roma, 29 Marzo 2016
FIS16087
SM
Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato nel I trimestre 2016.
Con nota prot. 37533/RU del 25 Marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2016 (1 Gennaio/31 Marzo 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 2 Maggio 2016.
L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro).
Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 – Legge 208/2015, art.1, comma 645), la circolare precisa che:
L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it (Dogane – in un click – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016”), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:
Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2017, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate ci sarà tempo fino al 30 Giugno 2018, tenuto conto che:
Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.