

Roma, 31 Marzo 2016
INP16089
SM
Oggetto: Lavoro. Istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Nota dell’Inps.
Con la circolare n. 57 del 29 marzo u.s, l’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità del 2016 (art.1, commi 178 e seguenti), per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso di quest’anno.
La misura, ricordiamo, consiste nella riduzione del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, entro un massimo di €. 3250 su base annua e per un periodo di 24 mesi dalla data di assunzione. Essa riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, in Italia o all’estero.
L’incentivo non opera nei seguenti casi:
Tra i casi particolari individuati dall’Inps ed ammessi alla misura, segnaliamo invece:
La circolare regola le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e detta le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva. In particolare, poiché la misura è in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro che, nei primi tre mesi dell’anno, hanno già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo, potranno recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di Aprile e Maggio 2016. Per semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è identico a quello utilizzato per l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2015: 6Y, ora denominato “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge 208/2015”.
Prima di trasmettere la denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero, i datori di lavoro che ne fossero ancora privi dovranno chiedere il rilascio del predetto codice, selezionando l’apposita opzione all’interno della funzione “Contatti” del cassetto previdenziale aziende; la sede territorialmente competente rilascerà il codice con validità 1.1.2016 – 31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro sempre attraverso il Cassetto previdenziale.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.