

Roma, 10 Giugno 2016
INP16155
SM
Oggetto: Inps. Esclusione dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato per particolari patologie.
Com’è noto, il decreto legislativo 151/2015 ed il successivo Decreto interministeriale 11 gennaio 2016, hanno previsto l'esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00), per i lavoratori subordinati del settore privato affetti da:
Al riguardo, attraverso la circolare n. 95 del 7 Giugno e l’annesso allegato, l’Inps ha fornito gli indirizzi operativi per l’applicazione di questa normativa, unitamente alle linee guida per l’individuazione delle patologie che fanno scattare l’esenzione in esame; esenzione che, sottolinea l’Istituto, riguarda i soli lavoratori con contratto di lavoro subordinato del settore privato, per cui sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione separata Inps.
In presenza delle casistiche evidenziate nelle linee guida, i medici dovranno:
L'Istituto ha ricordato ai medici che, agendo in qualità di pubblici ufficiale, sono tenuti ad attestare la veridicità dei fatti nonché delle dichiarazioni ricevute, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali; è fatta comunque salva la facoltà dell'Inps di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione, e sulla relativa congruità prognostica.
Per quanto riguarda i datori di lavoro, nel richiedere all'Istituto eventuali controlli medico legali nei confronti di lavoratori dipendenti assenti per malattia, dovranno escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i campi riferiti a "terapie salvavita" e "invalidità". Peraltro, qualora il datore ritenesse necessarie delle verifiche rispetto a lavoratori che beneficino di questo esonero, potrà inviare una segnalazione alla Struttura Inps territorialmente competente mediante il canale di posta PEC istituzionale, la quale valuterà l'opportunità o meno del controllo richiesto, informandone successivamente il richiedente.
La nota dell’Inps e le linee guida, sono disponibili ai link sottoindicati.
Cordiali saluti