

Roma, 27 Dicembre 2016
LAV16284
SM
Oggetto: comunicazione preventiva di distacco transnazionale. Nota dell’Ispettorato del Lavoro.
Com’è noto (vedi in ultimo la nota Conftrasporto LAV16244 del 28 Ottobre u.s), dal 26 Dicembre u.s è in vigore la nuova comunicazione preventiva di distacco/somministrazione transnazionale, prevista dall’art.10 del d.lgs 136/2016 e dal successivo decreto del Ministro del Lavoro del 10 Agosto 2016 (commentato con la circolare Conftrasporto LAV16244 del 28 Ottobre 2016), alla cui compilazione ed invio on line è tenuto il prestatore di servizi straniero (comunitario, extra U.E e agenzie di somministrazione stabilite in uno Stato della U.E) che intende distaccare/somministrare del personale in Italia, entro le 24 del giorno antecedente all’inizio dell’operazione.
Con la circolare n. 3/2016, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito alcune spiegazioni circa il nuovo adempimento, soffermandosi inoltre anche sull’applicazione ai distacchi/somministrazioni nel settore dell’autotrasporto e ai trasporti di cabotaggio (per i quali, in via transitoria, è stato introdotto un modello di comunicazione specifico).
In merito al modello generico “UNI_Distacco_UE”, la nota dell’Ispettorato ha approfondito alcuni aspetti legati alla compilazione ed invio on line (da effettuarsi a cura dell’impresa estera distaccante, previa acquisizione delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro, in qualità di "Azienda”), relativamente:
In merito all’applicazione dei nuovi adempimenti al TRASPORTO DI CABOTAGGIO (merci o passeggeri – come prescritto dall’art. 1.4 del d.lgs 136/2016), in attesa che il Ministero del Lavoro predisponga uno specifico modello di comunicazione nella piattaforma on line Distacco UE e tenuto conto delle peculiarità presenti in questa forma di attività (dove, evidenzia l’Ispettorato, non sempre risulta individuabile né un soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione), la nota in commento:
Sempre per l’autotrasporto, l’Ispettorato ha chiarito che i nuovi adempimenti non si applicano ai trasporti internazionali con origine o destinazione l’Italia e a quelli di transito (dove non sono previste attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco di passeggeri in territorio italiano), mancando il presupposto della prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante nel nostro Paese.
Infine, la circolare riepiloga le sanzioni legate all’inosservanza dei nuovi adempimenti, evidenziando che il prestatore di servizi estero distaccante è punito con la sanzione pecuniaria da 150 € a 500 € per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato, quando non comunichi:
Inoltre, il Ministero ha creato un sito dedicato all’argomento, accessibile al seguente link: http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx
La nota dell’Ispettorato del Lavoro e il modello di comunicazione specifico per l’attività di cabotaggio CAB_UNI_UE, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.