

Roma, 28 Gennaio 2016
NOR16035
MQ
Oggetto: CQC. Validità dell’attestato di frequenza del corso per il rinnovo quinquennale.
A seguito di alcuni dubbi, sollevati anche da qualche Ufficio provinciale della Motorizzazione, si ritiene utile ribadire che l’attestato di frequenza del corso di rinnovo della CQC di 35 ore non ha alcun termine di validità.
Ciò è stato ora confermato anche per iscritto dalla Direzione Generale della Motorizzazione alla nostra federazione aderente FIAP, con nota del 14 gennaio 2016, che su sua concessione si riporta in allegato.
Una volta fatto il corso di formazione, quindi, il titolare di CQC potrà richiedere il rinnovo della stessa anche dopo uno o due anni.
Le regole fondamentali da tener presenti, contenute nel DM 20 settembre 2013 (cfr. circolare Conftrasporto FRM14180 del 21 maggio 2014), sono invece le seguenti:
Ricordato quanto sopra è di fondamentale importanza rammentare a tutte le imprese che alla data del 9 settembre 2016 scadranno tutte le CQC conseguite d’ufficio, dai conducenti già titolari di patente C alla data del 9.9.2009, per cui è loro primo interesse verificare che i propri conducenti procedano senza indugio al rinnovo della CQC, onde evitare spiacevoli conseguenze aziendali.
Si riporta in calce il link alla nota ministeriale del 14 gennaio 2016.
Cordiali saluti