DI SEGUITO, IN SINTESI, LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE
ESCLUSIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE: le modifiche apportate hanno eliminato ogni riferimento al coinvolgimento del ministero delle finanze e quindi la restituzione del bonus assume sempre più la natura del debito.
IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHIAMATI AL RECUPERO: sono escluse le imprese che hanno ceduto entro il 20 marzo l’attività di autotrasportatore ed abbiano provveduto alla cancellazione dall’albo; altrettanto sono escluse le imprese acquirenti di imprese che abbiano ceduto la loro attività,sempre entro la data del 20 marzo, nonché le imprese che abbiano acquisito rami di aziende di imprese che invece abbiano proseguito nelle attività. Per queste ultime rimane fermo l’obbligo del pagamento delle quote di loro competenza. Non risultano molto bene definite a chi debbano essere imputate le quote di competenza.
VERIFICA DEGLI ELENCHI: il ministero che predispone gli elenchi degli obbligati, separando i soggetti che hanno goduto del bonus dagli aventi causa, stabilirà le verifiche necessarie alle attività di riscontro e della redazione degli elenchi. Tale dizione potrebbe lasciare intendere con le paroleattività di riscontro tante possibilità, ivi compresa quella con i competenti uffici fiscali.
TEMPI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE: i 15 e 30 giorni sono divenuti 60; così come i 24 mesi sono divenuti 48.
AZIONI DI RECUPERO: il ministero anziché emanare ordinanze ingiunzioni proporrà domanda al giudice per l’emanazione del decreto ingiuntivo. La domanda sarà proposta anche nel caso di mancato pagamento di una sola rata. Rispetto al provvedimento originario i provvedimenti ingiuntivi devono essere autorizzati dal giudice avverso alle decisioni del quale possono essere avanzate opposizioni.
Quelle sopra riportate sono le principali modifiche che migliorano il testo originario del Governo che ha reso così più accettabile la richiesta di recupero del bonus, anche se rimangono indefinite le questioni delle misure che devono essere individuate prima dell’avvio della fase di recupero e anche le modalità di individuazione delle somme da richiedere ad ogni soggetto, interessato al recupero, che potrebbero portare come risultato somme non insignificanti.E’ bene ricordare a tutti che un conto sono le aspettative e un conto sono le disposizioni di una legge alle quali, tutti e soprattutto i pubblici funzionari devono attenersi anche per non essere chiamati a rispondere personalmente.
La Confederazione si riserva di completare le informazioni sopra riportate anche con un’ analisi più approfondita e certa.
Il Segretario Generale
Paolo Uggé
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV-1268
Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 aprile 2002, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2002, N. 36
All’articolo 2:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attività, anche con il supporto del comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all’articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell’attività, oltre che alla cancellazione dall’albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l’attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l’attività, fermo restando l’obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto dirigenziale sono stabilite le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità per il pagamento di cui al comma 6»;
al comma 4 le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6»;
al comma 6 le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
al comma 7 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Recupero). 1. Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all’autorità giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione».
Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Maggiori entrate). 1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in apposita unità previsionale di base dell’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Fonte:
Redattore: Centro informazioni Conftrasporto