

Il Governo ha approvato il disegno di legge finanziaria per il 2003, che quest’anno sarà esaminato, in ragione della consueta alternanza, prima dalla Camera (AC 3200) e poi dal Senato e del quale si riassumono, di seguito, i contenuti principali.
Quadro Macroeconomico
Il quadro macroeconomico di riferimento della Finanziaria è ora offerto dalla nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria. La manovra correttiva conseguente è quantificabile in circa 20 miliardi di euro.
Sul versante delle spese, opereranno le misure dirette a ridurre, per circa 8 miliardi di euro, la dinamica incrementale della spesa pubblica. Sul versante delle entrate, circa 4 miliardi di euro sono attesi dai processi di valorizzazione del patrimonio pubblico e circa 8 miliardi di euro da concordato, scudo fiscale ed altri interventi.
Tale manovra dovrebbe consentire una riduzione dell’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, fissato, per il 2003, in 1,5 nominale e in 0,5 strutturale (in % sul Pil). Ciò al fine di proseguire nel processo di risanamento finanziario che, alla luce della più recente ed espansiva lettura del Patto di Stabilità concordata in sede europea, dovrebbe comunque vedere scendere l’incidenza del debito pubblico sul Pil dal 109,4% del 2002 al 96,4% nel 2006, attestandosi intorno al 100% nel 2004.
Con la manovra s’intende dare altresì copertura alle misure in materia di riduzione della pressione fiscale (Irpef per circa 5,5 miliardi di euro; Irpeg per circa 1,4 miliardi di euro; Irap per circa 500 milioni di euro) e di riforma degli ammortizzatori sociali (per circa 700 milioni di euro) definite, sotto il titolo di Patto per l’Italia, in sede di confronto tra Governo e parti sociali.
Disposizioni in materia di entrate
IRPEF (art. 2)
Rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni nel seguente modo:
23% Fino a 15.000
29% Da 15.000 A 29.000
31% Da 29.000 A 32.600
39% DA 32.600 A 70.000
45% oltre 70.000
Definizione di una no tax area secondo il seguente schema:
fino a 7.500 Lavoratori dipendenti
Fino a 7.000 Pensionati
Fino a 4.500 Lavoratori autonomi e imprese
In mancanza di una di queste tipologie di reddito la deduzione è di 3.000 .
Queste deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 , aumentato delle suddette deduzioni e di altri oneri deducibili, diminuito del reddito complessivo (e del credito d’imposta per gli utili distribuiti da società) e l’importo di 26.000 .
Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime 4 cifre decimali.
Questo meccanismo in sostanza consente un decalage lineare della deduzione fino ad azzerarla in corrispondenza di un reddito netto di 26.000 .
Rimodulazione delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati secondo il seguente schema:
130 Da 27.000 A 29.500
235 Da 29.500 A 36.500
180 Da 36.500 A 41.500
130 Da 41.500 A 46.500
25 Da 46.500 A 52.000
Rimodulazione delle detrazioni per pensionati:
70Da 24.500 A 27.000
170 Da 27.000 A 29.000
290 Da 29.000 A 31.200
230 Da 31.200 A 36.500
180 Da 36.500 A 41.500
130 Da 41.500 eA 46.500
25 Da 46.500 A 52.000
Detrazione per redditi di impresa o di lavoro autonomo:
80 Da 25.500 A 32.000
La nuova IRPEF riduce la precedente differenza di prelievo che penalizzava il reddito d’impresa rispetto al reddito di lavoro dipendente.
Le precedenti detrazioni per reddito d’impresa ammontavano infatti a meno della metà di quelle per i dipendenti e cessavano di fatto intorno ai 15.000 , al contrario di quelle per i dipendenti che erano presenti anche oltre i 40.000 .
La nuova normativa invece riduce di un terzo il divario tra le deduzioni per i due tipi di reddito e ne mantiene gli effetti fino a 26.000 indistintamente.
Si può stimare che la nuova IRPEF riduce l’incidenza sul reddito d’impresa di circa 100-150 nella fascia fino a 20.000 .
Non essendo stati però attuati sgravi nelle fasce di reddito superiori a 26.000 , non ci si può attendere l’attenuazione del disincentivo all’emersione di redditi non dichiarati.
Occorre anzi osservare che per i redditi d’impresa soggetti ad IRPEF oltre i 32.600 (ancora soggetti alle aliquote del 39% e del 45%) è ora ulteriormente aumentato il distacco nei confronti dell’aliquota IRPEG portata al 34%.
IRPEG – Riduzione dell’aliquota ordinaria (art. 4)
A decorrere dal 2003 l’aliquota IRPEG scende dal 36% al 34%. Di conseguenza il credito d’imposta passa al 51,51%.
Si tratta di una misura che distribuisce il beneficio fiscale in modo neutrale e diffuso, del quale si avvantaggeranno tutte le società di capitali in modo uniforme e indipendente dalle scelte e dalle possibilità di finanziamento contrariamente a quanto accadeva con DIT e superDIT parzialmente responsabili, tra l’altro, della caduta del gettito IRPEG nel 2002.
IRAP PMI (art. 5)
Sempre dal 2003, in materia di IRAP sono introdotte le seguenti misure:
– aumento della deduzione forfetaria a 7.500 in luogo degli attuali 5.164,57 , per i contribuenti con valore della produzione non superiore a 180.760 ;
– introduzione di una nuova deduzione di 2.000 per dipendente, fino a un massimo di 5, per le imprese che non superano i 400.000 di componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione;
– non imponibilità, per le imprese di autotrasporto merci, di parte delle indennità di trasferta (quelle non imponibili per il dipendente);
– deduzione integrale delle spese per i contratti di formazione lavoro;
– indeducibilità dalla base imponibile IRAP dei compensi erogati ad imprese esercenti attività commerciali occasionali;
– deducibilità delle borse di studio e degli assegni esenti da IRPEF erogati dagli enti non commerciali.
E’ un primo passo verso la progressiva abolizione dell’IRAP. In ogni caso le nuove agevolazioni sono rivolte in via principale alle PMI , sia perché viene ampliata la fascia di esenzione, sia perché l’abbattimento del costo del lavoro viene concesso solo alle imprese di minori dimensioni.
CONCORDATO PREVENTIVO (art. 6)
Viene introdotto il concordato triennale preventivo, per la cui concreta attuazione sarà comunque necessario un regolamento.
Per il momento vengono indicate solo le linee generali in base alle quali si applicherà il nuovo istituto.
Sono interessati tutti gli imprenditori e lavoratori autonomi soggetti all’IRPEF con ricavi e compensi fino a 5 milioni di euro (di fatto l’area di applicazione degli studi di settore).
Questi soggetti potranno concordare per tre anni la base imponibile IRPEF e IRAP, con esenzione degli eventuali maggiori imponibili realizzati e senza la possibilità di ridurre le imposte dovute nell’eventualità di imponibili inferiori a quelli concordati.
Contrariamente a quanto esposto nella delega per la riforma fiscale non viene però esplicitato il ruolo degli studi di settore, che insieme ai CAF dovrebbero essere punto di riferimento fondamentale nell’attuazione delle procedure del concordato.
CONCORDATO PER GLI ANNI PREGRESSI (art. 7)
Si tratta di un provvedimento facoltativo per la definizione automatica delle annualità di imposta chiuse e non ancora prescritte (dal 1997 al 2000) e relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP.
I soggetti ammessi sono le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro.
Questi riceveranno dall’Agenzia delle Entrate una proposta di concordato per ciascuna annualità differenziata per categoria economica e fascia di ricavi.
I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi allineati agli studi di settore possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 per ciascuna annualità.
Per tutti gli altri soggetti, gli importi proposti a titolo di maggior ricavo non possono essere inferiori a 3.000 per le persone fisiche e a 9.000 per gli altri. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono ridotte a 1/8 del minimo.
Le maggiori imposte eccedenti i 5.000 per le persone fisiche e i 10.000 per gli altri contribuenti sono ridotte del 50%, con possibilità di rateazione.
Dal punto di vista previdenziale, il maggior reddito è imponibile al 60% e non sono dovuti interessi e sanzioni.
Il concordato per gli anni pregressi trova la sua ragione nell’imminenza di una riforma fiscale che rivoluzionerà l’assetto attuale. Di fatto, assieme all’adeguamento delle rimanenze e alla chiusura delle liti pendenti, si configura come “norma ponte” per consentire il raccordo tra vecchio e nuovo sistema e per portare a regime l’applicazione degli studi di settore.
ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO (art. 8)
I soggetti che aderiscono al concordato per gli anni pregressi possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2002 all’adeguamento delle esistenze iniziali.
L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali omesse in precedenza.
L’adeguamento comporta un’imposta sostitutiva di Irpef Irpeg e Irap.
Gli importi dovuti sono rateizzabili.
Il provvedimento si rivolge in particolare alle imprese soggette agli studi di settore e rappresenta una condizione necessaria sia per l’allineamento agli studi che per l’accesso al concordato preventivo.
CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI (art. 9)
La norma riguarda le liti fiscali pendenti al 29 settembre 2002 di valore non superiore a 20.000 (con riferimento all’importo dell’imposta accertata o della maggiore imposta accertata) che potranno essere definite con il pagamento di:
– 150 , per le liti di valore fino a 2.000 ;
– 10% del valore della lite per quelle da 2.000 a 20.000 .
Gli importi dovuti sono rateizzabili.
La procedura si chiude con il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2003 e con la presentazione di una domanda di definizione entro il 15 marzo.
EMERSIONE DI ATTIVITA’ DETENUTE ALL’ESTERO (art. 11)
Viene riproposta, per il periodo 1/1/2003 30/6/2003, la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute all’estero (il cosiddetto scudo fiscale) con l’aumento al 4% (rispetto al precedente 2,5%) dell’aliquota di prelievo sulle somme dichiarate.
Interventi in materia di spesa ed entrate di Regioni ed Enti Locali (artt.3, 16, 17 e 18)
Il disegno di legge finanziaria opera sulle Regioni e sugli enti locali con una molteplicità di misure, alcune sostanzialmente simili a quelle dello scorso anno, ma con due novità importanti contenute nell’articolo 3:
·regioni e Comuni non possono applicare gli aumenti alle rispettive addizionali Irpef deliberati dopo il 29 settembre 2002.
La norma stabilisce che detti aumenti sono sospesi fino a quando non ci sarà accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali sui “meccanismi strutturali del federalismo fiscale”.
·il proposito di avviare l’attuazione del titolo V della Costituzione e di approvare una legge quadro sul federalismo fiscale: per questo è istituita l’Alta commissione di studio per la definizione dei principi generali per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi delle nuove norme costituzionali. La composizione della commissione è rinviata a un DPCM, ne fanno parte certamente i rappresentanti di Regioni ed enti locali, ma non si indicano eventuali altri partecipanti.
Accanto a queste vi sono poi una serie di misure sul lato della spesa.
PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI TERRITORIALI (Art. 16)
Le Regioni a statuto ordinario, le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 2003-2005 adottati con l’adesione al Patto di stabilità interno.
Per le Regioni a statuto ordinario vengono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno (art. 1, comma 1, D-L 347/01), in base al quale il complesso delle spese correnti per l’esercizio 2003, al netto degli interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all’assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo relativi all’esercizio 2000 aumentato del tasso d’inflazione programmato indicato dal DPEF (1,4% per il 2004 e 1,2% per il 2005).
Le Regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del Patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
Per il 2003 il disavanzo finanziario di ciascuna Provincia e di ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può superare del 3,6% quello dell’anno 2001, mentre per gli anni 2004 e 2005 non può superare il tasso d’inflazione programmata nel DPEF (1,4% per il 2004 e 1,2 per il 2005).
Nel disavanzo finanziario non sono considerate, tra le altre, le spese per l’acquisto di beni e servizi il cui ammontare nell’anno 2003 non può superare l’importo delle corrispondenti spese sostenute per l’anno 2001.
E’, inoltre, previsto un sistema di monitoraggio sulle spese degli enti locali ovvero, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti che trasmettono trimestralmente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa.
Nel caso in cui i risultati di questo monitoraggio trimestrale si discostino dal rispetto del Patto di stabilità si prevede il blocco delle assunzioni, il divieto di ricorrere all’indebitamento per investimenti e la riduzione, almeno del 10% rispetto all’anno precedente, delle spese per l’acquisto di beni e servizi.
DISPOSIZIONI VARIE PER LE REGIONI (Art. 17)
Di particolare rilevanza tale articolo che al fine di avviare l’attuazione dell’art. 119 Cost. prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – di concerto con quello delle Riforme Istituzionali e con le Amministrazioni statali interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni – proceda alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuibili alle Regioni. Tale ricognizione è finalizzata all’istituzione di un Fondo Unico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quale confluiranno tutti i suddetti trasferimenti del bilancio dello Stato a favore delle Regioni.
I decreti per la ripartizione del Fondo saranno poi stabiliti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
La revisione delle aliquote di compartecipazione regionale ai vari tributi erariali, che doveva verificarsi entro il 30 settembre 2002, viene procrastinata al 30 giugno 2003.
Alla stessa data vengono rinviate le decisioni sulla quota parte dei tributi erariali da assegnare alle regioni per assicurare la copertura necessaria per gli oneri connessi alle funzioni loro attribuite.
Dal 2004, in base al comma 4, sarà bloccato il sistema dei trasferimenti erariali per le funzioni devolute dai decreti Bassanini (ad esclusione dei fondi per la salute umana e veterinaria e per il trasporto pubblico locale).
Per gli anni 2001 e 2002 lo Stato coprirà anche la perdita di gettito delle regioni, dovuta alla riduzione dell’accisa sulla benzina, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche.
DISPOSIZIONI VARIE PER GLI ENTI LOCALI (Art. 18)
·Compartecipazione provinciale e comunale all’Irpef (art. 18)
Per l’anno 2003 l’aliquota di compartecipazione dei Comuni al gettito dell’Irpef viene stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per le Province viene istituita ,con riferimento all’anno 2003, una analoga compartecipazione nella misura dell’1 per cento.
Il calmiere imposto alla crescita delle addizionali regionali e comunali IRPEF è un fatto positivo. Tuttavia, se letto insieme alla centralizzazione dei trasferimenti erariali alle regioni e ai vincoli di spesa imposti agli enti territoriali per via del patto di stabilità interno (artt. 16, 17, 18) si prefigura il rischio di forte crescita dei costi dei servizi e delle tariffe dei tributi e canoni di competenza degli enti territoriali con un impatto negativo sui consumi, sull’inflazione e sui costi delle imprese.
In quest’ottica diviene necessario monitorare attentamente i prossimi sviluppi dell’iter parlamentare della legge finanziaria e dei probabili provvedimenti collegati, per verificare eventuali contraccolpi della manovra su possibili incrementi dei tributi di specifica competenza comunale.
Vengono dettate altre disposizioni con cui sono definiti i contributi erariali spettanti agli enti locali e si stabilisce che i trasferimenti erariali per l’anno 2003 per ogni singolo ente locale siano determinati in base alle disposizioni dettate dalla finanziaria dello scorso anno (artt. 24 e 27). L’incremento delle risorse, pari a 151 milioni (derivante dall’applicazione del tasso d’inflazione programmata) sarà ripartito (ex comma 3, art. 9, decr. legsl.vo 244 del 1997) ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media procapite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa .
Sono previsti, inoltre:
-un contributo statale di 300 milioni di euro destinato per il 50% ad incrementare il fondo ordinario degli enti locali e per il restante 50% destinato agli enti scarsamente capitalizzati (comma 2);
-l’incremento di 60 milioni di euro del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (comma 4);
-la concessione, ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, di un contributo statale entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente e fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (comma 5);
-al fine di incentivare l’esercizio associato delle funzioni, lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2003, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento, quale contributo spettante alle unioni di comuni ed alle comunità montane.
Disposizioni in materia di spese
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE E FLESSIBILITÀ DI BILANCIO (Art. 12)
L’articolo mira ad una razionalizzazione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni nonché a rendere più flessibile la gestione del bilancio. In tale contesto si prevede:
-la riduzione del 10% delle dotazioni iniziali di base degli stati di previsione dei ministeri per l’anno finanziario 2003 concernenti spese per i consumi intermedi non aventi natura obbligatoria. Inoltre in ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali maggiori esigenze di spese per consumi intermedi la cui dotazione iniziale è costituita dal 10% degli stessi stanziamenti. La ripartizione di tale Fondo è disposto con decreti del Ministro competente;
-le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C sono rideterminate con una riduzione del 2,5 % a legislazione vigente; un’analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C;
-la riduzione del 10% delle spese di funzionamento per consumi intermedi dei bilanci degli enti previdenziali pubblici.
ACQUISTO TELEMATICO DI BENI E SERVIZI (Art. 13)
La disposizione è volta, così come delineato nel Dpef 2003-2006, al potenziamento ed all’estensione del sistema di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della PA che fa capo alla CONSIP s.p.a.. Ciò sia in via diretta, con la disposizione in commento, sia in via indiretta, attraverso riferimenti contenuti in altre disposizioni normative della stessa finanziaria (artt. 15, 16, 22, e tabella C).
Procedure di scelta del contraente: si estende l’ambito di applicazione delle procedure cd aperte (pubblico incanto) e cd ristrette (licitazione privata e appalto concorso) anche al caso in cui il valore del contratto sia superiore a 50 mila euro. Si abbassa, conseguentemente, la soglia minima (individuata dalla normativa comunitaria in 200.000 euro) in presenza della quale le PA procedono all’acquisizione del bene o servizio attraverso il meccanismo della gara.
Le PA aggiudicatrici di riferimento sono quelle individuate nella legge n.358/92, in materia di appalti pubblici di forniture, e nella legge n.157/95, in materia di appalti pubblici di servizi (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti pubblici territoriali e i loro Consorzi o Associazioni, gli altri Enti pubblici non economici).
Sono esclusi dall’obbligo i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e le P.A. nell’ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP spa.
La trattativa privata (procedura negoziata in cui la P.A. aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto) diviene, allo stato, una ipotesi marginale, alla quale le P.A. possono fare ricorso, anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa lo consente, “solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti”.
Convenzioni quadro definite da CONSIP spa: per quanto riguarda i soggetti obbligati ad aderirvi, la norma fa riferimento ai Ministeri considerati nella tabella C del disegno di legge finanziaria e, comunque, agli enti pubblici istituzionali. Conseguentemente, resta fermo per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP, mentre le restanti Pubbliche Amministrazioni hanno una mera facoltà di aderirvi.
Sanzioni:
1) Nullità per i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP spa, nonché dell’obbligo di espletare le procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.
2) Estensione della responsabilità del dipendente che ha sottoscritto il contratto sotto due diversi profili. Da un lato, infatti, si prevede una responsabilità a titolo personale per le obbligazioni discendenti dal contratto e dall’altro una responsabilità di natura amministrativa per il fatto stesso della stipula. In particolare, ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
Le nuove disposizioni relative alle procedure di acquisto (e cioè estensione dell’applicazione delle procedure aperte e ristrette e residualità del sistema di trattativa privata) costituiranno norme di principio e di coordinamento per le regioni. Ne consegue, in via diretta, il potenziamento del sistema delle Aste online.
Oltre che in via diretta, il disegno di legge, definisce, potenziandole, le linee del sistema di acquisti telematici che fa capo a CONSIP, anche in via indiretta, attraverso una serie di riferimenti contenuti in altre disposizioni normative (artt. 15, 16, 22, tabella C).
In particolare, l’art. 16, comma 5, prevede che, nel disavanzo finanziario non vengono considerate le spese per l’acquisto di beni e servizi, il cui ammontare per l’anno 2003 non può superare l’importo delle corrispondenti spese sostenute per l’anno 2001. Gli enti locali, pertanto, non potranno sforare il regime di spesa registrato nel 2001.
L’art. 15 prevede l’acquisizione da parte del Ministero dell’Economia di elementi sul comportamento delle Amministrazioni pubbliche in ordine all’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP spa..
L’art. 22, comma 8, dispone che le istituzioni scolastiche possano deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia ed igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze aderendo prioritariamente alle convenzioni CONSIP s.p.a..
Da ultimo, il Fondo per il funzionamento ordinario delle Università, di cui alla tabella C del citato disegno di legge, risulta ridotto in ragione – si legge nella relazione illustrativa – “del non più procrastinabile miglioramento gestionale delle Università, nell’ambito della rispettiva autonomia, con riferimento soprattutto al processo di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP”.
Il quadro delineatosi rafforza il sistema delle convenzioni CONSIP, non solo estendendone il campo di applicazione ma anche inducendo, di fatto, i soggetti per i quali non sussiste un obbligo diretto (es. regioni ed altri enti istituzionali) al loro utilizzo.
Quanto sopra conferma l’importanza strategica dell’avviato confronto con Consip s.p.a. al fine di partecipare dall’interno al meccanismo di scelta dei criteri operativi alla base del sistema di gestione degli acquisti pubblici che non sia penalizzante per il sistema delle imprese associate.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art. 14)
La norma, al fine di finanziare uno sviluppo coordinato delle nuove tecnologie, prevede l’istituzione del Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di Euro per l’anno 2003. Al finanziamento di questo Fondo concorrono la riduzione dell’8% degli stanziamenti per l’informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi (v. art. 12, comma 2).
Le modalità di funzionamento del Fondo, l’individuazione dei progetti da finanziare e la eventuale ripartizione tra le Amministrazioni interessate sono stabiliti da uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della Funzione pubblica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il comma 2 individua, ampliandole, le competenze del Ministro dell’innovazione e delle tecnologie, ovvero:
·la definizione, con proprie direttive, delle linee strategiche, della pianificazione e delle aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni e la verifica della relativa attuazione;
·la valutazione della congruenza dei progetti di innovazione tecnologica ritenuti di grande valenza strategica rispetto alle direttive definite ed il monitoraggio dell’esecuzione;
·l’individuazione dei progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie Amministrazioni interessate, il relativo coordinamento e le modalità di realizzazione;
·la valutazione, in base a criteri di ottimizzazione della spesa, del corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica da parte delle singole Amministrazioni;
·la definizione delle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici. Ciò è teso a consentire il riuso di tali programmi previsto dall’art. 25 della Legge 340 del 2000 (legge di semplificazione 1999). Tale articolo, infatti, per rispondere all’esigenza di efficienza e di economicità delle P.A., prevedeva la facoltà, da parte di una Amministrazione titolare di programmi applicativi realizzati in base a sue specifiche indicazioni, di dare in uso gratuito alle altre amministrazioni pubbliche tali programmi applicativi.
L’ultimo comma di tale articolo prevede, infine, la possibilità per le pubbliche amministrazioni (Innovazione Tecnologica, Economia, Salute e Interno), al fine di accelerare la diffusione della Carta di identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi, di procurarsi ulteriori finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito e mediante forme di sponsorizzazione.
Disposizioni su lavoro, previdenza e sanità
Rinnovi contrattuali pubblico impiego (art.20)
Per la definizione dello stanziamento previsto per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego il Governo dichiara che ha tenuto conto
-dell’inflazione programmata del periodo 2003/2004
-degli impegni assunti con l’accordo raggiunto tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali del pubblico impiego nel febbraio 2002.
Confluenza INPDAI nell’INPS (art.26)
In seguito ad un’intesa assunta da due sole parti sociali, e non condivisa dalle altre, dall’1.1.2003 l’INPDAI è soppresso e confluisce nell’INPS.
L’iscrizione dei dirigenti industriali avviene nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata. Il relativo trattamento pensionistico è uniformato a quello dei dipendenti assicurati all’INPS.
L’operazione realizza un trasferimento improprio di oneri riguardanti il settore industriale agli altri settori economici, addossando all’INPS oneri aggiuntivi che contribuirebbero ad accentuare lo squilibrio già esistente nella spesa previdenziale.
La gestione previdenziale INPDAI appare caratterizzata da indicatori negativi: su 94 dirigenti attivi 100 risultano pensionati, mentre il trend annuo vede il numero dei pensionati aumentare in misura doppia rispetto ai nuovi iscritti. Sussiste, inoltre, un disavanzo di esercizio costante di circa un miliardo di euro l’anno e, conseguentemente, un deficit patrimoniale strutturale che nel 2013 ammonterebbe ad oltre 7 miliardi di euro.
La gestione separata INPS non fuga le preoccupazioni, dal momento che tale soluzione non appare accompagnata da misure da porre a carico delle categorie interessate, al fine di ripianare i costi anche futuri dell’intera operazione.
Lavoratori esposti all’amianto (art.25)
I risparmi connessi al mancato utilizzo delle risorse destinate all’elevazione a 516 euro delle pensioni ai soggetti disagiati (516 milioni di euro), sono destinati a finanziare gli oneri per i pensionamenti anticipati dei lavoratori esposti all’amianto.
Per la stessa finalità sono previsti ulteriori stanziamenti (640 milioni di euro per il 2003, 650 per il 2004 e 658 per il 2005).
Appare difficile valutare la congruità dello stanziamento tenuto conto del fatto che non è stata ancora individuata la platea dei potenziali beneficiari dei prepensionamenti. Presumibilmente il numero dei destinatari dell’agevolazione è sottostimato, visto che ancora sono pendenti numerose richieste amministrative e cause, anche penali.
Totale cumulabilità fra pensione e reddito da lavoro (art.27)
La totale cumulabilità fra pensione e reddito da lavoro, sia dipendente sia autonomo è estesa ai titolari di pensione di anzianità che all’atto del pensionamento abbiano 58 ani di età e 37 anni di contributi.
Fondo nazionale per le politiche sociali (art.28)
Al fine di una più efficiente e razionale ripartizione delle risorse del Fondo, si perviene ad una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale in modo congruo rispetto alle risorse; pertanto, gli stanziamenti che affluiscono nel Fondo Nazionale non avranno vincoli di destinazione in quanto la ripartizione sarà decisa annualmente dal Ministro del lavoro.
Prestazioni INPS Redditi prodotti all’estero (art. 29)
Con effetto dall’1.1.2003, anche i redditi prodotti all’estero hanno rilevanza ai fini della erogazione delle prestazioni INPS subordinate a requisiti di natura reddituale.
Riduzione spese di funzionamento degli enti previdenziali (art.12, comma 4)
Gli enti previdenziali pubblici sono tenuti a ridurre le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10% rispetto al consuntivo 2001.
Per l’INPDAP, dal 1.1.2003 lo Stato provvede al ripianamento del deficit pregresso connesso con la Cassa statali, tenendo conto delle disponibilità finanziarie di tutte le gestioni confluite nell’Ente.
Si tratta di una razionalizzazione finalizzata al contenimento dell’intervento dello Stato.
Razionalizzazione spesa sanitaria (art. 30)
Le disposizioni sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a)elevazione del ticket per le cure termali da 36.15 euro a 70 euro, con esclusione di alcune particolari categorie di cittadini;
b)le Regioni, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il periodo 2003 2005, sono tenute: al monitoraggio delle prescrizioni mediche farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere; a verificare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse; ad adottare provvedimenti di decadenza automatica dei dirigenti sanitari di ospedali ed ASL in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico;
c)conferma dei ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche;
d)al fine di accelerare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni sanitarie, si prevede la possibilità, in via sperimentale, di trasformare la tessera recante il codice fiscale in Carta dei servizi ai cittadini.
Aumento indennità di disoccupazione (tab. A)
Per consentire l’aumento dell’indennità di disoccupazione, in attuazione del Patto per l’Italia è previsto, nella tabella A, il relativo stanziamento per il periodo 2003/2005 (782 milioni di euro per il 2003, 782 milioni di euro per il 2004, 785 milioni di euro per il 2005).
Finanziamento degli investimenti
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO (art. 33)
Viene regolamentato il funzionamento del fondo per le aree sottoutilizzate prevedendo che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio possa diversamente allocare le risorse rispetto agli strumenti agevolativi che lo compongono.
Tale differente allocazione può essere fatta solo dal Cipe presieduto, in maniera non delegabile, dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di alcuni criteri quali:
·stato di attuazione degli interventi finanziati;
·andamento della domanda delle singole misure di incentivazione.
Il CIPE è tenuto ad informare il Parlamento ogni 4 mesi sulle operazioni di redistribuzione delle risorse effettuate.
Tale norma comporta un passo indietro rispetto al sistema introdotto con le riforme Bassanini che prevedevano l’introduzione di criteri di trasparenza nell’allocazione delle risorse attraverso l’istituzione di Fondi Unici per ciascuna Amministrazione che gestisse incentivi.
Ora la destinazione delle risorse torna nelle mani del CIPE che ha ampia discrezionalità nel decidere in ogni momento il passaggio di fondi da un incentivo all’altro.
Viene a cadere per le imprese la certezza di poter contare su uno strumento agevolativo che potrebbe essere facilmente privato delle proprie disponibilità laddove si verificasse una maggiore domanda per un altro incentivo.
La situazione è ancora più grave se si considera che gli strumenti agevolativi che confluiscono nel Fondo non sono destinati ugualmente a tutti i settori economici.
Per temperare tale situazione occorrerebbe determinare preventivamente il complesso di risorse attribuite alla realizzazione di opere infrastrutturali e di quelle attribuite agli incentivi, compresa la programmazione negoziata, consentendo le riallocazioni di risorse solo all’interno di tali macroaree.
FONDO NAZIONALE PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (art. 34)
Viene istituito un Fondo Nazionale per lo Sviluppo nel quale confluiscono le risorse dei seguenti interventi normativi:
· Legge n,64/1986 – Intervento straordinario nel Mezzogiorno
· Dl. 415/92 convertito nella legge n.488/92- Interventi di agevolazione alle attività produttive
· D.L. n.26/95 art.1 convertito nella legge n. 95/95 – Imprenditorialità giovanile
· Legge 208/98 art.1 comma 1 – Fondo aree depresse
· Legge n.488/99 art.27 comma 11 – Fondo per l’Imprenditorialità giovanile
· Legge 388/2000 art 145 comma 21 – Metanizzazione del Mezzogiorno
· Legge 388/2000 art.7 Incentivi per l’incremento dell’occupazione
· Legge 388/2000 art.8 – agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
· DL. 138/2002 convertito in legge 8 agosto 2002 n.178 art.10 Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate
· DL n.548/96 art.5 – Consorzi di sviluppo industriale.
Tale fondo incrementato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e di 7000 milioni di euro per l’anno 2005, è ripartito esclusivamente tra gli interventi sopraelencati con apposite delibere del CIPE adottate in base al criterio di destinazione territoriale delle risorse per finalità di riequilibrio economico e sociale e per le seguenti finalità:
a. per gli investimenti pubblici , in base a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali (viene abrogato il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione di opere pubbliche);
b. per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l’efficacia complessiva degli interventi e la loro rapidità e semplicità sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del DPEF, ed a rispondere alla domanda del mercato.
Il Cipe, con proprie deliberazioni sottoposte al vaglio della Corte dei Conti stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti. Sino all’adozione di dette delibere ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2003.
Tra i fondi che confluiscono nel Fondo ci sono gli stanziamenti dedicati alla legge 488/92 che è rivolta ai settori dell’industria, del turismo, dei pubblici esercizi e del commercio.
Il Ministero delle Attività produttive ripartiva la dotazione complessiva tra questi settori. Con le modifiche introdotte da questo articolo la ripartizione dovrà essere effettuata da CIPE.
Preoccupa il fatto che il Cipe effettuerà la ripartizione sulla base di criteri che favoriscono la realizzazione di investimenti pubblici e gli strumenti di incentivazione sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali di programmazione.
Questo rischia di penalizzare l’allocazione delle risorse della 488/92 a favore delle imprese del commercio e del turismo che si trovano a concorrere con la progettazione di opere pubbliche e con programmazioni prettamente rivolte alla politica industriale.
Occorrerebbe almeno che la ripartizione dell’intero fondo rispettasse le stesse percentuali di assegnazione tra realizzazione di opere pubbliche e strumenti di incentivazione, compresa la programmazione negoziata, adottate nel riparto 2001-2003.
In tale riparto (delibera Cipe 21 dicembre 2000, G.U. n. 34 del10.02.2001) le percentuali di risorse assegnate erano infatti le seguenti:
Destinazione percentuale di risorse
Credito d’imposta Art. 8 legge 388/00
Legge 488/92 56,64%
Contrattazione programmata 19,08%
Ricerca formazione lavoro 4,41%
Infrastrutture 19,85
FONDI ROTATIVI PER LE IMPRESE (art. 37)
Con questo articolo vengono fatte affluire in appositi fondi rotativi tutte le somme destinate ai trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, eccetto quelle rientranti nei programmi cofinanziati dalla Comunità Europea.
Viene previsto un provvedimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze d’intesa con l’Amministrazione competente per stabilire i criteri e le modalità necessarie alla concessione dei contributi a carico dei fondi rotativi che devono rispettare i seguenti principi:
1. la percentuale di agevolazione che verrà trasformata in prestito sarà pari al 50% dell’importo totale del contributo;
2. il prestito avrà durata decennale;
3. il tasso di interesse da applicare viene determinato in misura non inferiore allo 0,50%.
Queste disposizioni rappresentano norme di principio e di coordinamento a cui le amministrazioni locali e gli enti interessati dovranno adeguarsi.
Con questa disposizione vengono dimezzati gli incentivi a fondo perduto destinati alle imprese. Tutte le leggi agevolative che prevedono la concessione del fondo perduto dovranno essere adeguate, lasciando come agevolazione a fondo perduto soltanto il 50% dell’importo agevolato e trasformando in un prestito decennale il rimanente 50%.
Inoltre il tasso di interesse annuo da applicare al prestito viene determinato solo nel limite minimo (lo 0,50%) lasciando così aperta la possibile determinazione in aumento qualora si determinassero rialzi sui tassi di interesse.
L’operazione di riassetto complessivo dell’architettura del sistema degli incentivi rischia, inoltre, di determinare una prolungata fase di fermo procedurale delle erogazioni.
Una prospettiva tanto più preoccupante, in considerazione della insufficiente attenzione che il testo della Finanziaria mostra nei confronti delle politiche attive di settore. Tale carenza appare particolarmente rilevante nei confronti delle imprese del turismo, anche rispetto al ruolo propulsivo ad esse assegnato in sede di Patto per l’Italia.
Interventi vari
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI RICEVITORI-DECODIFICATORI PER I SEGNALI RADIOTELEVISIVI, PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE E PER L’ACCESSO A BANDA LARGA AD INTERNET (Art. 44)
La norma, nel sostituire le disposizioni già contenute nell’art. 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prevede, per l’anno 2003, il riconoscimento di contributi statali per un ammontare complessivo di 31 milioni di Euro a favore:
· delle persone fisiche, dei pubblici esercizi e degli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato ricevitore/decodificatore (decoder o antenna parabolica) per la ricezione e/o trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro. Il contributo statale previsto è pari a 75 Euro;
· delle persone fisiche, dei pubblici esercizi e degli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato per la ricezione dei segnali in tecnica digitale terrestre (via terra). In questo caso il contributo statale è pari a 150 Euro;
· delle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato per la ricezione o trasmissione di dati a larga banda via internet. Il contributo ammonta a 75 Euro.
In tutti i casi, i contributi vengono erogati mediante uno sconto di importo corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei relativi contratti di abbonamento. Più in particolare, nell’ipotesi di acquisto, il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto, mentre nel caso di noleggio, il contributo viene riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
La definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi è demandata ad un successivo decreto del Ministero delle Comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Secondo il calendario approvato, l’esame del disegno di legge finanziaria dovrà concludersi presso la Commissione bilancio entro il prossimo 27 ottobre, mentre l’approvazione in Aula dovrebbe giungere entro il prossimo 11 novembre per consentire il successivo esame da parte del Senato.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Bille’
(fonte Confcomercio 2002)
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto