

Sottoscritto l’accordo tra le associazioni firmatarie del “lodo Bonforti” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sottoscritto l’accordo tra le associazioni firmatarie del “lodo Bonforti” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Trascriviamo il verbale dell’accordo.
Unica associazione a non sottoscrivere l’accordo ? la FITA-CNA, questo dimostra ancora una volta atteggiamenti che non sono in linea con gli interessi veri della categoria.
VERBALE D’INCONTRO
Si ? tenuta oggi una riunione indetta dal Sottosegretario Ugg? alla quale hanno partecipato tutte le Associazioni che si riconoscono nel ?lodo Bonforti?.
Oggetto della riunione ? stato l’esame delle richieste di adeguamento economico di cui al punto 3 del verbale di incontro del 13 maggio 2003. Sulle richieste presentate si ? svolto un serrato confronto, nel corso del quale ? emerso che la FITA-CNA, in difformit? dagli impegni sottoscritti il 13 maggio 2003, ha avanzato un pretesa pregiudiziale che, se accettata, avrebbe determinato una differenziazione nell’applicazione del ?lodo Bonforti?, contrariamente a quanto convenuto al punto 1 della suddetta intesa del 13 maggio.
La stessa FITA-CNA ha rifiutato la disponibilit? a ricercare un’intesa, manifestata da tutti gli altri partecipanti, ed ha ignorato altres? le garanzie offerte dal rappresentante del Governo, abbandonando il tavolo.
La riunione ? quindi proseguita con gli altri partecipanti. Il negoziato che si ? sviluppato, con la mediazione del Ministero, ha consentito di raggiungere un’intesa articolata nei seguenti punti:
1. Adeguamento delle tariffe pari al 13,75%, quantificando in circa euro 30.000 a veicolo l’eventuale importo da riconoscersi dopo analitica verifica effettuata entro il 31.12.2003 dalla Commissione di cui al decreto n.247 del 19.06.2003, su segnalazione delle parti interessate;
2. Corresponsione entro il 15 settembre 2003 di un acconto a titolo di cauzione, variabili fra 2000 e 3000 Euro a veicolo, conguagliabile all’esito della verifica di cui al punto 1.
Le parti concordano sulla decorrenza immediata dell’intesa raggiunga nell’odierna riunione.
Roma, 9 settembre 2003
CUNA
ANITA
ASSOLOGISTICA (con riserva da sciogliere entro 48 ore)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ACCORDO ECONOMICO TRASPORTO VEICOLI
TARIFFE
L’adeguamento della tariffa, calcolata sulla base degli incrementi dei costi rilevati per il periodo 1.10.1995 ? 31.12.2002 e tenuto conto di quanto erogato dall’accordo di riferimento per il trasporto contenitori fino alla data 1.03.2002, ? pari al 13,75% con le seguenti decorrenze:
1.1.1997; 1.3.2001; 1.1.2003.
Aumento decorrenza 1.1.1997 ? 4,74%:
L’accordo containers ha concesso un aumento del 6% in due tranches del 3,25% dal 1.10.1996 e del 2,75% dal 1.1.1997 su una base di calcolo riferita all’incremento dei costi dal 22.5.1995 al 31.12.1996 ? totale mesi 19.
L’accordo bisarche ha una base di calcolo riferita all’incremento dei costi dal 1.10.1995 al 31.12.1996 ? totale mesi 15.
Rapportando l’incremento del 6% su base 19 mesi ai 15 mesi dell’accordo bisarche si ottiene la percentuale del 4,74%.
Aumento decorrenza 1.3.2001 ? 5%:
L’accordo containers ha concesso un aumento del 5% che viene recepito anche dall’accordo bisarche.
Aumento decorrenza 1.1.2003 ? 3,42%:
L’accordo containers non ha pi? intese per aumenti tariffari.
Si prende pertanto a riferimento l’aumento stabilito per le tariffe a forcella, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2003 (GU 186 del 12.08.2003), pari al 5% con base di calcolo riferita all’incremento dei costi dal 1.12.1999 al 30.6.2002 ? totale mesi 31.
L’accordo bisarche ha una base di calcolo riferita all’incremento dei costi dal 1.3.2001 al 31.12.2002 ? totale mesi 22.
DIFFERENZE TARIFFARIE
La definizione delle eventuali differenze dovute al vettore per differenze tariffarie, per errori nell’effettuazioni dei bilanciamenti, per errori nel conteggio dei km percorsi, per mancata o insufficiente applicazione delle garanzie chilometriche, ecc. ecc., nel periodo 1.1.1996 ? 30.06.2003, dovr? essere effettuata a livello aziendale dalle parti che hanno sottoscritto il presente accordo, ed accertata dalla Commissione paritetica di verifica istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Commissione di verifica dovr? concludere i propri accertamenti a tale titolo entro il 31.12.2003.
Entro il 15.9.2003 ciascuna impresa che riconosce il presente accordo fatturer? al proprio committente, a titolo di acconto sulle eventuali differenze che saranno accertate dalla Commissione di verifica, la somma di euro 3000 per veicolo per le forniture di servizi aventi decorrenza precedente al 31.12.2000, ovvero di euro 2000 per le forniture di servizi iniziate dopo la suddetta data.
Gli eventuali conguagli, attivi o passivi, dovranno essere regolati, anche ratealmente, nei tre mesi successivi alla deliberazione della Commissione.
Nel caso in cui l’impresa committente si rendesse inadempiente nel fornire i dati necessari, impedendo l’azione di accertamento delle differenze, la Commissione di verifica dichiarer? definitive le somme erogate ai sensi dei commi precedenti, che si considereranno acquisite dal vettore senza alcun obbligo di restituzione.
Nel caso in cui la Commissione non abbia effettuato la verifica entro la data del 31.12.2003, l’impresa committente potr? recuperare la somma erogata a titolo di acconto in rate mensili di euro 1000 ciascuna a decorrere dal mese di gennaio 2004, a seguito dell’invio alla Commissione di verifica di una dichiarazione motivata attestante la corretta applicazione dell’accordo nel periodo 1.1.1996 ? 30.6.2003.
REVISIONE DELL’ACCORDO
Le parti convengono di riunirsi nuovamente nel mese di gennaio 2004 al fine di valutare congiuntamente eventuali proposte di revisione dell’accordo, da presentare entro il 31.12.2003.
Roma, 9 settembre 2003
CUNA
ANITA
ASSOLOGISTICA (con riserva da accogliere entro 48h)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto