

Roma, 19 Giugno 2018
CIR18153
SM
Oggetto: Cronotachigrafo. Risposta della Sezione Polizia Stradale di Milano ad un quesito sull’esenzione per i veicoli utilizzati nella raccolta del latte.
La Sezione Polizia stradale di Milano ha fornito un’interessante chiarimento su un quesito relativo all’ipotesi di esenzione dall’uso del cronotachigrafo prevista per i veicoli impiegati nella raccolta del latte dall’art. 13, par.1, lett.l del Regolamento 561/06 (recepita dall’Italia all’interno del d.m del 20.6.2007), il quale prevede questa formulazione: “veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale”.
In particolare, il quesito verteva sulla deroga per i prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale, rispetto alla quale la Sezione ha chiarito che per poterne usufruire è necessario che a bordo del veicolo vi sia documentazione idonea a comprovare:
Queste informazioni possono essere inserite nel documento di trasporto, redatto ai fini amministrativi e fiscali secondo la vigente normativa. Inoltre, per maggior chiarezza, la nota sottolinea che non può ritenersi esente dall’uso del tachigrafo il trasferimento di questi prodotti da un sito/deposito ad un altro, non rientranti nella definizione di “fattoria”.
In ultimo, la risposta evidenzia che i conducenti impiegati in questi trasporti rimangono, comunque, soggetti alle tutele imposte dalla direttiva CE 2002/15 (come recepita in Italia dal d.lgs 234/2007) in materia di orario di lavoro e di riposo.
Cordiali saluti