Roma, 19 giugno 2018
CQC18152
MQ
Oggetto: CQC scaduta da oltre due anni. Chiarimenti ministeriali.
Con la circolare n. 14087 dell’11 giugno 2018 la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito chiarimenti agli Uffici provinciali ed agli interessati in merito all’ipotesi di CQC scaduta da oltre due anni.
Ricordata la disposizione secondo cui per rinnovare una CQC scaduta da oltre due anni, non è sufficiente frequentare un corso di rinnovo di 35 ore, ma va superato un esame sia per la parte comune che per la parte specialistica (trasporto persone o cose), cd. esame di ripristino (art. 13, comma 11 del DM 20 settembre 2013) la Motorizzazione ha chiarito che:
- la domanda per l’esame di ripristino, corredata dalle dovute attestazioni di versamento, ha la validità di un anno;
- nel caso un soggetto sia titolare di entrambe le tipologie di CQC (trasporto persone e trasporto cose), ma entrambe siano scadute da oltre 2 anni, detto soggetto deve presentare due istanze di esame, ciascuna corredata dalle relative attestazioni di versamento (bolli e operazione di motorizzazione). Qualora debba rinnovare una sola tipologia e per l’altra chiedere l’esame di ripristino, vanno comunque presentate due istanze: una di rinnovo (con meno versamenti e l’attestato di frequenza del corso), l’altra per l’esame di ripristino;
- la CQC rinnovata entro i due anni dalla scadenza, con il solo corso di frequenza, ha la validità di cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza ad un Ufficio motorizzazione; quella rinnovata con esame di ripristino, cinque anni dalla data di superamento dell’esame;
- sul corso di rinnovo svolto entro due anni, è stato specificato appositamente che questo consente il rinnovo quinquennale senza esame, anche se la relativa istanza è presentata oltre i due anni dalla scadenza (ad es. se la CQC è scaduta il 30 maggio 2016 ed il corso di rinnovo è terminato entro il 30 maggio 2018, il rinnovo di validità avverrà senza esame anche se la relativa istanza viene presentata a luglio 2018);
- qualora venga richiesto il rinnovo di una patente contenente anche la qualificazione CQC (cd. patenteCQC), ma quest’ultima risulti scaduta, verrà rilasciata una nuova patente di guida sulla quale non sarà più annotata la qualificazione CQC.
La circolare detta infine disposizioni particolare circa le procedure per l’esame di ripristino e la fattispecie della rinuncia alla qualificazione CQC, che gli interessati possono avanzare qualora lo ritengano utile.
Si riporta in allegato il testo della circolare della motorizzazione n. 14087 dell’11 giugno 2018.
Cordiali saluti