

Roma, 18 Aprile 2019
NOR19134
SM
Oggetto: Codice della strada. Illegittimità della revoca automatica della patente prevista dalla legge sull’omicidio stradale. Pubblicata la Sentenza della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha pubblicato le motivazioni della Sentenza n. 88 del 19 Febbraio u.s (già anticipate lo scorso 21 Febbraio in altra parte del sito), con la quale ha giudicato parzialmente illegittimo l’art. 222 del c.d.s (nel testo scaturito dall’introduzione del reato di omicidio stradale – legge 41 del 23 Marzo 2016, sulla quale vedi la nota Conftrasporto NOR16064 del 3.3.2016), nella parte in cui ha previsto la revoca automatica della patente di guida del conducente autore del reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p), anche in assenza dell’aggravante dello stato di ebbrezza o dell’alterazione psicofisica dovuta all’uso di droghe.
La Corte è giunta a queste conclusioni dopo aver rilevato che l’automatismo della revoca (introdotto al comma 4 dell’art. 222 del c.d.s proprio dalla sopra citata Legge sull’omicidio stradale), si può giustificare solo nelle ipotesi più gravi dei nuovi artt 589 bis e 590 bis c.p, per le quali sono state previste le pene più elevate: si tratta della guida in grave stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l (o a 0,8 g/l per gli autisti professionali), e della guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. In questi casi, ci troviamo difronte ad un “comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.”
Viceversa, per le altre circostanze aggravanti previste nei due articoli in esame (guida in stato di ebbrezza superiore a 0,80 g/l e fino a 1,5 g/l, per i conducenti non professionisti; guida in città ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h; guida su strade extraurbane a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto al limite consentito; passaggio con il rosso in corrispondenza di un incrocio o circolazione contromano; inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci; sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua), la Corte ha concluso che ci troviamo difronte a comportamenti ugualmente colpevoli, ma in misura inferiori ai precedenti. Pertanto, i giudici hanno ritenuto che “non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice”.
In conclusione, nelle ipotesi “meno gravi” di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, “il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 cod. strada (ndr: fino a 2 anni per le lesioni personali, oppure fino a 4 anni per l’omicidio colposo)”.
La stessa Sentenza ha fatto invece salvo il divieto per il giudice, previsto sempre dalla legge sull’omicidio stradale (che ha inserito nel c.p l’art. 590 quater) di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà), rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste degli artt. 589 bis e 590 bis c.p.
Cordiali saluti.