

Roma, 28 Ottobre 2019
NOR19267
SM
Oggetto: decreto legge fiscale. Primo commento alle disposizioni di interesse delle imprese di autotrasporto.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 Ottobre u.s è stato pubblicato il decreto legge 124 del 26 Ottobre u.s, dal titolo “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Il provvedimento contiene disposizioni di specifico interesse per le imprese di autotrasporto, quali le seguenti.
Ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, a partire dal 1 Gennaio 2020 l’art.8 del d.l fiscale (che modifica l’art. 24 ter – comma 4 del T.U sulle accise – d.lgs 504 del 26 Ottobre 1995) introduce un rapporto minimo Km percorsi/litri consumati di 1/1, al di sotto del quale l’Agenzia delle Dogane non riconoscerà il beneficio.
I motivi che hanno indotto il Governo ad introdurre questo parametro, sono stati evidenziati nella relazione tecnica di accompagnamento del decreto:
Sulla base dei dati di consumo e di percorrenza dell’anno 2018, è stato calcolato che la distribuzione della percorrenza specifica per l’intera popolazione degli autoveicoli ammessi all’agevolazione ha un massimo per valori compresi tra 2,5 – 3,0 km/litro ed andamento decrescente per percorrenze specifiche inferiori e superiori.
In tale intervallo si colloca, pertanto, la percorrenza specifica che, in condizioni normali di esercizio, ci si può attendere per un generico autoveicolo avente diritto.
La predetta distribuzione presenta anche un considerevole numero di autoveicoli che hanno registrato percorrenze specifiche inferiori a 1 km/litro, vale a dire consumi di gasolio quasi tripli rispetto al predetto valore normale (trattasi di circa il 13 % dell’intera popolazione, di cui il 3,5 % non ha dichiarato alcuna percorrenza).
Al fine di evitare fattispecie elusive e per incentivare il consumo efficiente di gasolio nell’attività di autotrasporto, la proposta normativa di che trattasi, ha lo scopo di introdurre una percorrenza specifica minima di 1 km/litro. Qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l’agevolazione è, comunque, riconosciuta fino al predetto limite.
I risparmi di spesa per lo Stato, sono stati quantificati in 40,5 milioni di euro per il 2020 e 81,1 milioni per gli anni successivi.
L’art. 52 prevede nuovi incentivi per favorire il ricambio del parco veicolare che, è bene evidenziare da subito, non saranno cumulabili con quelli previsti dai recentissimi decreti investimenti 2019 (sui quali vedi la nota Conftrasporto NOR19266 del 25 Ottobre u.s), per cui per lo stesso veicolo se ne potrà chiedere soltanto uno dei due.
In particolare, la disposizione stanzia 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare gli investimenti avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione (quindi, salve sopraggiunte indicazioni contrarie, dal 27 Ottobre u.s, ovvero la data di entrata in vigore del decreto legge in commento) fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full elettrici) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.
Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento risorse e, ferma restando la non cumulabilità già descritta con altre agevolazioni sugli stessi investimenti (comprese quelle concesse a titolo de minimis), l’importo massimo sarà compreso tra un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20.000 €. Spetterà comunque ad un successivo decreto ministeriale (da emanare, in linea teorica, entro l’11 Novembre p.v – ovvero 15 gg dall’entrata in vigore del decreto), il compito di stabilire modalità e termini di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, l’entità del contributo massimo riconoscibile e le modalità di erogazione dello stesso.
L’Art.32 detta disposizioni in materia di adeguamento dell’Italia alla nota Sentenza della Corte di Giustizia del 14 Marzo 2019, sulla illegittimità dell’esenzione dall’IVA dei corsi finalizzati al rilascio delle patenti di guida. In particolare, il comma 2 assoggetta ad IVA soltanto le prestazioni d’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Le altre categorie di patenti di guida, invece, rimangono esenti da IVA in quanto preordinate all’esercizio di una attività professionale.
Il successivo comma 3, invece, intende salvaguardare coloro che, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della citata Sentenza hanno assoggettato ad imposta le prestazioni didattiche specifiche.
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Inoltre, il decreto contiene altre disposizioni di interesse per il mondo delle imprese, sulle quali ci riserviamo di ritornare più avanti con ulteriori approfondimenti:
Cordiali saluti.