

Alla luce dell’entrata in vigore del decreto legge 105 del 23 luglio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 Luglio 2021), che stabilisce l’obbligo del possesso della certificazione verde (“Green Pass”) a partire dal prossimo 6 Agosto per lo svolgimento di alcune attività, sulla piattaforma governativa dedicata a questa certificazione (www.dgc.gov.it ) sono state pubblicate delle FAQ aggiornate.
Di seguito, riportiamo la risposta sulle attività e i servizi dove è possibile accedere con il “Green Pass”:
“La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. E’ richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.”
26 luglio 2021