

L’art. 195 del nuovo Codice della Strada stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative devono essere aggiornati ogni due anni, in relazione alla variazione del costo della vita registrata dall’Istat nel biennio precedente.
In base a tali disposizioni, con il d.m. 22 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre u.s., il Ministro di Grazia e Giustizia ha provveduto all’aggiornamento delle suddette sanzioni, relativamente al biennio 2005/2006 (con decorrenza 1 Gennaio 2005).
Segnaliamo inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 529 della Finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004), dal 1 Gennaio del 2005 le sanzioni edittali fissate dal C.d.S. devono arrotondarsi all’unità di uro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di uro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (es. 50,01 diventa 50,00; 50,50 diventa 51; 50,98 diventa 51).
Poiché gli importi rivalutati dal d.m. non tengono conto del citato arrotondamento, quest’ultimo sarà applicato in sede di determinazione della sanzione (quindi, sul verbale di contestazione o nell’ordinanza di ingiunzione).
Dalla rivalutazione sono stati escluse una serie di sanzioni, connesse a norme entrate in vigore dopo il 1 Gennaio 2003, fermo restando, tuttavia, che anche gli importi di queste sanzioni vanno arrotondati con le modalità sopra descritte.
Nell’area Modulistica del Sistema Informativo Confederale sono disponibili:
– l’elenco delle sanzioni che non hanno subito alcun ritocco;
– gli importi delle sanzioni amministrative come aggiornati dal D.M. in questione, ed arrotondati a seguito di quanto previsto dalla legge finanziaria 2005, comma 529;
– le sanzioni interessate dalla rivalutazione, di maggiore interesse per la categoria;
Si rammenta che per la consultazione della documentazione disponibile nell’area Modulistica occorre essere Utenti registrati (vedere sezione registrazione Utenti).
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto