

Violazioni al codice della strada
Quando il verbale di infrazione al codice della strada diventa esecutivo (per scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica, nel corso del quale non ? stato proposto Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace), il diritto dell’Amministrazione a riscuotere l’importo della sanzione, si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione; ci? ? stato espressamente stabilito dall’art. 209 del c.d.s che, sul punto, rinvia all’art. 28 della Legge 689/1981 (il quale, com’? noto, fissa le regole generali in materia di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi).
Con la Sentenza n. 23251 del 17 Novembre 2005, la 1 Sezione civile della Cassazione ha precisato che la consegna del ruolo all’esattore per predisporre la cartella di pagamento, non interrompe il decorso della prescrizione; infatti, la formazione del ruolo ? attivit? meramente interna all’Amministrazione e quindi, come tale, inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica del debitore. La prescrizione ? prosegue la Cassazione – pu? interrompersi soltanto con il compimento di atti tipici del procedimento di riscossione, mediante i quali l’Amministrazione manifesta la sua volont? di incassare la sanzione; ed ? quello che si verifica attraverso la notifica della cartella di pagamento, la quale, dunque, deve intervenire nel termine di prescrizione quinquennale.
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Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto