Vi informiamo che l’Agenzia delle Dogane ha divulgato una nota (prot.RU22234 del 19.9), nella quale rende noto che a partire dal 23 Settembre p.v, sar? disponibile il software per la compilazione e la stampa delle domande di ammissione al beneficio.
Tra le indicazioni offerte in quest’ultima nota, segnaliamo le seguenti:
- gli interessati all’ulteriore rimborso devono compilare e stampare l’istanza avvalendosi del software specifico che, come detto, l’Agenzia render? disponibile dal 23 Settembre prossimo. Detta istanza ? come precisato dall’Agenzia ? “integra e sostituisce quella gi? presentata entro il 30 giugno u.s“, il ch? lascia supporre che la misura pu? essere ottenuta soltanto da quelle imprese che, entro il 30 Giugno u.s, hanno presentato richiesta per ricevere l’importo di ?. 12,78609/1.000 litri di gasolio.
- Nel modello (che, prevedibilmente, sar? diffuso insieme al software), andranno indicati separatamente i consumi di gasolio dal 1 Gennaio al 31 Maggio 2007, e quelli dal 1 Giugno al 31 Dicembre 2007, nonch?, per ciascuno di questi periodi, le targhe dei veicoli utilizzati di massa complessiva superiore alle 3,5 ton. A questo proposito, la nota dell’Agenzia fa presente che le targhe indicate nel quadro A1 della dichiarazione presentata entro il 30 Giugno u.s, saranno automaticamente inserite nel quadro A2 della nuova dichiarazione; di conseguenza, da quest’ultimo riquadro gli interessati devono eliminare i mezzi rimasti inutilizzati nel periodo 1 Giugno ? 31 Dicembre 2007, mentre per quelli impiegati durante lo stesso periodo dovranno evidenziare i litri consumati ed i Km percorsi. Le stesse imprese ? prosegue la nota ? hanno l’onere di aggiornare i dati del quadro A1 del nuovo modello (sempre, ovviamente, se intendono chiedere l’ulteriore rimborso), specificando i litri consumati ed i Km percorsi tra il 1 Gennaio ed il 31 Maggio 2007.
- Restano valide le compensazioni gi? effettuate in base alle richieste presentate entro il 30 Giugno, fermo restando il potere dell’Amministrazione di annullarle qualora emergessero delle irregolarit?.
- Il termine ultimo per richiedere il beneficio (che, ricordiamo, ? stato previsto per il gasolio consumato nel periodo 1 Giugno ? 31 Dicembre 2007, su veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton), ? il 31 Ottobre p.v. Tuttavia, alle imprese che intendano utilizzare il credito in compensazione (codice tributo 6740), consigliamo di muoversi in anticipo tenuto conto che tra la data di presentazione della richiesta e quella di utilizzo della somma devono trascorrere almeno 60 giorni, dopodich? la compensazione pu? essere validamente effettuata soltanto entro la fine del corrente anno, altrimenti ? ricorda l’Agenzia ? andr? chiesto il rimborso in denaro all’U.T.F. di zona entro il 30.6.2009.