

Sospeso dalla Regione Lombardia il provvedimento urgente per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da PM10 nella zona critica di Milano.
Sospeso dalla Regione Lombardia il provvedimento urgente per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da PM10 nella zona critica di Milano.
Si mantengono, comunque, on line le disposizioni di divieto precedentemente in vigore.
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La Regione Lombardia, con provvedimento urgente, ha ordinato che nei territori dei comuni di:
Agrate Brianza – Arcore – Arese – Assago – Bollate – Bresso – Brugherio – Buccinasco – Caponago – Carugate – Cernusco sul Naviglio – Cesano Boscone – Cinisello Balsamo – Cologno Monzese – Concorezzo – Cormano – Corsico – Cusano Milanino – Lissone – Milano – Monza – Muggi? – Nova Milanese – Novate Milanese – Opera – Paderno Dugnano – Pero – Peschiera Borromeo – Pioltello – Rho – Rozzano – San Donato Milanese – Segrate – Senago – Sesto San Giovanni – Settimo Milanese – Vedano al Lambro – Villasanta – Vimercate – Vimodrone;
e nei comuni “dell’asse del Sempione”:
Canegrate – Cerro Maggiore – Cesate – Garbagnate – Lainate – Legnano – Nerviano – Parabiago – Pogliano Milanese – Rescaldina – San Giorgio su Legnano – San Vittore Olona – Busto Arsizio – Caronno Pertusella – Cassano Magnano – Castellana – Gallarate – Gerenzano – Origgio – Samarate – Saronno – Uboldo;
il blocco del traffico veicolare degli autoveicoli non adibiti a servizio pubblico a partire dal 5 novembre 2002 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Sono esclusi dal blocco:
– gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
– le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione comandata alimentati a benzina e a gas, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.1993 o immatricolati in precedenza purch? conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
– le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dallo 01.01.1993;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive.
E’ ordinato anche il blocco del traffico di motoveicoli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico. Sono esclusi dal blocco quelli catalizzati (omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE).
Non si applica il divieto di circolazione:
– ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei comuni interessati dalla presente ordinanza;
– ai tratti di strada di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Relativamente ai diversi parcheggi, gli assi viari di collegamento con gli svincoli autostradali.
a) Cologno Nord: Viale Lombardia (Brugherio) Via Imbersago, Via Dante;
b) Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;
c) Forlanini: Viale E.Forlanini;
d) San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese;
e) Bisceglie: Via Parri, Via Olivieri, Via Arioli Venegoni; Via Pio II, Via San Giusto, Via Novara dalla tangenziale fino all’incrocio con Via Sann Giusto;
f) Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Via Sant’Elia fino all’incrocio con Via Natta, Via Montale, Via Patroclo, Via Novara dalla tangenziale fino all’incrocio con Via San Giusto, Via San Giusto;
g) Molino Dorino: Nuova bretella Settimo Milanese – Molino Dorino, S.S. 33 Sempione, Via Gallarate;
h) Romolo e Famagosta: Via del Mare, P.zza Maggi, Via La Spezia, Viale Famagosta (tratto P.zza Maggi – Via Santander); Via Santander; Via Ruscoli, Via Imperia;
i) Sesto Marelli: Via Galilei (Cinisello B.), Via Valtellina (Cinisello B.), V.le Gramsci (Sesto S.G.), P.zza IV Novembre (Sesto S.G.), Via E. Marelli (Sesto S.G.), V.le Italia (Sesto S.G.), Via Edison (Sesto S.G.), Via Roma (Sesto S.G.), Via Breda (Sesto S.G.), Via Buozzi (Sesto S.G.), Via di Vittorio (Sesto S.G.), Via Partigiani (Sesto S.G.), Via Grandi (Sesto S.G.), Via Cantore (Sesto S.G.);
l) Via Sempione nel comune di Pero dal confine comunale con Rho fino al raccordo con l’autostrada Milano-Torino.
Non si applica altres? il divieto di circolazione:
a) agli autoveicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
b) agli autoveicoli di pronto soccorso;
c) ai mezzi di trasporto pubblico;
d) ai taxi;
e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;
f) alle autovetture targate CD e CC;
g) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilit? che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici);
h) agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
i) agli autoveicoli di medici e di veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
l) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
m) agli autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
I Sindaci dei Comuni interessati potranno accordare eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione, per particolari veicoli e/o per particolari necessit? adottando provvedimenti motivati che dovranno essere esibiti alle Autorit? preposte al controllo, da parte dei destinatari degli stessi.
Le eventuali deroghe sono valide per l’intera zona critica.
Non ? prevista la facolt? di avvalersi di autocertificazione.
In caso di violazione delle disposizioni contenute nella ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/92 n.285: “Nuovo Codice della Strada”, nonch? dall’art. 34, c.5 della Legge 9/1/91, n.10.
All’esecuzione della presente ordinanza dovranno provvedere i Sindaci dei comuni interessati, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e dei Corpi di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze.
L’applicazione dei provvedimenti relativi allo stato di allarme cessa dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello di emanazione del decreto di revoca effettuato dal Dirigente dell’Unit? Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale o dal Dirigente della Struttura protezione aria delle Direzione Generale Qualit? dell’Ambiente.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto