

Ripartizione contingente ecopunti 2? quadrimestre 2003.
Si comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto dirigenziale del 9 Aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 17.4.2003, ha emanato delle disposizioni per l’istituzione del per l’assegnazione degli ecopunti per il secondo quadrimestre del 2003.
1) RIPARTIZIONE CONTINGENTE ECOPUNTI PER IL 2? QUADRIMESTRE 2003
Il Decreto Dirigenziale ha cos? ripartito il contingente di ecopunti a disposizione delle imprese italiane per il 2? quadrimestre 2003 (pari a 1.025.363 ecopunti):
– 95,21% (pari a 976.228 ecopunti) alle imprese che nel corso del 2002 hanno ricevuto un’assegnazione di ecopunti.
– 2,90% (pari a 29.735 ecopunti) alle imprese di trasporto c/ proprio;
– 0.84% (pari a 8.650 ecopunti) alle cd imprese nuove 2003;
– 1% (pari a 10.250 ecopunti) alle imprese che nel periodo Gennaio ? Aprile 2003 sono transitate in Austria con il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato;
– 0,05% (pari a 500 ecopunti) alle imprese che effettuano trasporti eccezionali.
2) IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI, ASSEGNATARIE DI UNA QUOTA DI ECOPUNTI PER L’ANNO 2002
A)CALCOLO DELL’ASSEGNAZIONE
Le imprese in questione possono richiedere l’assegnazione per il secondo quadrimestre del 2003 a condizione che, durante il 2002, abbiano effettuato in territorio austriaco almeno un viaggio di transito registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti.
L’assegnazione di ecopunti sar? calcolata moltiplicando la media dei transiti (regolari) effettuati nel secondo quadrimestre del 2001 e del 2002 per il coefficiente 6,02. Pertanto, nel calcolo della suddetta assegnazione non si terr? conto dei seguenti viaggi effettuati nel secondo quadrimestre 2001 e 2002:
1) viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti (cd. transiti in nero);
2) viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e quello di frontiera in uscita, si trovano sulla stessa linea di confine (cd. viaggi bilaterali).
I transiti in nero compiuti nel corso del 2? quadrimestre degli anni 2001 e del 2002 porteranno ad una sottrazione di ecopunti, pari alla media degli ecopunti che si sarebbero dovuti utilizzare per l’effettuazione degli stessi.
Cos? ad esempio, se i viaggi irregolari effettuati nel secondo quadrimestre del 2001 corrispondono a 50 ecopunti e quelli del corrispondente quadrimestre del 2002 a 100 ecopunti, la sottrazione sar? pari a 75 ecopunti (50+100)/2.
La riduzione degli ecopunti, peraltro, non potr? essere superiore al 50% dell’assegnazione del secondo quadrimestre 2003, come sopra calcolata.
Verr? attribuita per il secondo quadrimestre del 2003 un’assegnazione di 50 ecopunti alle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:
1) imprese con un’assegnazione inferiore ai 50 ecopunti, che abbiano registrato al sistema elettronico esclusivamente veicoli con un cop document che attesti un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
2) imprese che, non avendo chiesto l’assegnazione degli ecopunti per il primo quadrimestre del 2003, presentino una domanda di rinnovo di assegnazione pr il secondo quadrimestre dello stesso anno, contenente l’esplicita autorizzazione alla cancellazione dal sistema elettronico di tutti i veicoli, registrati a nome delle stesse, con un cop document che attesti un consumo superiore a 6 ecopunti;
3) imprese che chiedano la cancellazione dal sistema elettronico degli automezzi con consumo superiore a 6 ecopunti, dopo la comunicazione dell’assegnazione, da parte del Ministero dei Trasporti. In questo caso, l’impresa deve utilizzare l’allegato 7;
4)imprese che hanno ottenuto un ?assegnazione di 50 ecopunti, nel corso del terzo quadrimestre del 3 quadrimestre del 2002 o nel primo quadrimestre del 2003.
B)MODALITA’ DI RICHIESTA
Le imprese titolari di assegnazione per il primo quadrimestre del 2003, e quelle che hanno ricevuto l’assegnazione minima di 50 ecopunti nel terzo quadrimestre 2002 o nel primo quadrimestre del 2003, otterranno l’assegnazione del secondo quadrimestre 2003 in via automatica.
Le imprese assegnatarie di ecopunti che non hanno presentato domanda per il rinnovo dell’assegnazione degli ecopunti relativi al primo quadrimestre del 2003, possono richiedere l’assegnazione per il secondo quadrimestre del 2003, presentando una domanda, redatta ai sensi dell’allegato 1, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto (quindi entro il 17 Maggio p.v)
Nel caso di inosservanza di detto termine, le imprese vedranno ridotta la loro assegnazione nelle percentuali seguenti:
– 30% per le domande presentate tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto;
– 60% per quelle domande presentate tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto.
Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del D.D. in Gazzetta Ufficiale, l’assegnazione per il secondo quadrimestre 2003 non potr? pi? essere richiesta.
MODALITA’ E QUANTITATIVO RILASCIATO
Il rilascio degli ecopunti avverr? in due parti: una prima parte (acconto) pari al 40% dell’assegnazione spettante per il secondo quadrimestre 2003, secondo le scadenze sopra indicate; una seconda parte, a saldo, non appena consumato il 90% dell’acconto ricevuto per il secondo quadrimestre del 2003.
Le imprese che per il secondo quadrimestre del 2003 hanno diritto ad un’assegnazione pari o inferiore a 250 ecopunti, riceveranno gli ecopunti in un’unica soluzione.
D)CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE
Le imprese assegnatarie di ecopunti per il 2003 potranno registrare nuovi veicoli che consumino fino a 5 ecopunti, chiedendo il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l’installazione delle ecopiastrine mediante l’allegato 4 del decreto.
Queste imprese potranno registrare veicoli che consumino 6 ecopunti, chiedendo la cancellazione di un numero pari di veicoli con consumo non inferiore a 6 ecopunti.
Accogliendo le richieste formulate dalla scrivente, da questo quadrimestre le imprese che per il secondo quadrimestre del 2003 hanno ottenuto un’assegnazione fino a 250 ecopunti, possono ottenere fino a 5 certificati di registrazione (in precedenza, queste imprese potevano registrare fino ad un massimo di tre veicoli).
Le imprese di cui sopra che, al momento della domanda, siano titolari di 5 certificati di registrazione, possono registrare altri veicoli con cop document non superiore a 6 ecopunti, a condizione che cancellino dal sistema informativo un numero pari di veicoli, registrati ed inizializzati, con consumo pari o superiore a quello del veicolo che si vuole registrare.
Nel caso in cui l’impresa sia titolare di pi? di 5 certificati di registrazione, pu? richiedere l’inizializzazione di altri automezzi che consumino fino a 6 ecopunti, previa cancellazione di un numero doppio di automezzi precedentemente registrati dalla stessa impresa.
Il decreto ha inoltre previsto che il Ministero cancelli d’ufficio dal sistema informativo gli automezzi che, a seguito di verifiche periodiche, non siano pi? nella disponibilit? dell’impresa che li aveva registrati, o che si riferiscono a targhe cessate.
3)IMPRESE NUOVE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
A)REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE
Le imprese che non hanno ricevuto ecopunti per il 2002, possono chiedere l’assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre del 2003 se in possesso dei seguenti requisiti.
1)licenza comunitaria;
2)possesso alla data di pubblicazione del decreto in G.U di almeno un ve
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Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto