

Prorogata al 30.6.2004 (dal 30.6.2003) la durata del periodo transitorio per l’accesso al mercato delle nuove imprese di autotrasporto di cose c/terzi
Accesso al mercato ? proroga del periodo transitorio previsto dall’art.2 del D.L. 256 del 3.7.2001 (convertito dalla legge 334 del 20 Agosto 2001)
Il Consiglio dei Ministri n.111 del 6.6.2003 ha approvato un decreto legge (D.L. 147 del 24 giugno 2003 ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.145 del 25 giugno 2003), che proroga al 30.6.2004 (dal 30.6.2003) la durata del periodo transitorio per l’accesso al mercato delle nuove imprese di autotrasporto di cose c/terzi .
Pertanto, fino al 30.6.2004, rimangono in vigore le disposizioni in materia di accesso al mercato previste dall’art. 2 del decreto legge in oggetto, come convertito dalla legge 334/2001 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.193 del 21.8.2001.
Quale ? il significato e la portata del provvedimento
Per la migliore comprensione della portata del provvedimenti si riporta il testo dell’art. 2. ? D.L. 256/2001 convertito dalla Legge 334/2001
Dopo il comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. A decorrere dalla data del 1? luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilit?, capacit? finanziaria e capacit? professionale, essere iscritte all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d’azienda, imprese di autotrasporto ovvero l’intero parco veicolare di altra impresa iscritta all’albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l’attivit? .”
La legge di conversione ? pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n? 193 del 21 agosto 001.
Si riporta il link / collegamento al sito parlamento.it dove ? pubblicata sia la Legge di conversione, sia il decreto 256/2001:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01334l.htm
Sulla materia specifica, inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ? Unit? di gestione APC, con circolare n.24 del 19 luglio 2001, ha dettato le seguenti disposizioni attuative del D.L. 256/2001, relativamente a quanto stabilito dall’art.2 di detto provvedimento.
Di estremo interesse per la questione in oggetto, ? il paragrafo dedicato alle ?nuove imprese?.
Imprese gi? iscritte all’Albo degli autotrasportatori alla data del 30.6.2001
A. Imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in possesso di tutti i requisiti relativi all’accesso alla professione (capacit? finanziaria; capacit? professionale; onorabilit?) alla data del 30/6/2001 e titolari alla stessa data di autorizzazione globale o contingentata.
Tali imprese possono aumentare liberamente il proprio parco veicolare con ogni tipologia di veicoli, previa presentazione della domanda contente autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e la titolarit? di autorizzazioni globali o contingentate alla data del 30 giugno 2001, ottenendo l’immatricolazione dei relativi veicoli per uso di terzi.
La circolare ricorda che le stesse imprese, per immatricolare nuovi veicoli, devono aggiornare la capacit? finanziaria, in misura pari a 5 milioni di lire per ogni veicolo supplementare.
B. Imprese iscritte nell’elenco separato dell’Albo (c.d. iscrizione provvisoria) in possesso dei requisiti per l’accesso all professione (capacit? finanziaria, capacit? professionale, onorabilit?) alla data del 30/6/ 2001 e sprovviste di titolo autorizzativi.
Tali imprese possono, fino alla data del 31.12.2001, continuare ad esercitare con le stesse tipologie di veicoli previste dallo stesso art.1 D.M. 198/91. Qualora le predette imprese vogliano acquistare veicoli di diversa tipologia devono dimostrare i requisiti di capacit? professionale e finanziaria e dimostrare di aver acquisito, per cessione d’azienda, impresa di autotrasporto, ovvero l’intero parco veicolare di altra impresa iscritta all’Albo, ed in possesso di titolo autorizzativi, globale o contingentato, che cessi l’attivit?.
C. Imprese iscritte nell’elenco separato dell’Albo (c.d. iscrizione provvisoria) in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (capacit? finanziaria, capacit? professionale, onorabilit?) alla data del 30/6/2001 e sprovviste di titolo autorizzativi.
Tali imprese, per poter esercitare devono dimostrare di aver acquisito, per cessione d’azienda impresa di autotrasporto, ovvero l’intero parco veicolare di altra impresa iscritta all’Albo ed in possesso di titolo autorizzativi, globale o contingentato, che cessi l’attivit?.
Si precisa che qualora un’impresa risulti alla data del 30/6/2001 priva di veicoli ma in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, non revocato all’atto di presentazione della domanda da parte dei competenti uffici, pu? immatricolare liberamente, qualora in possesso dei requisiti di onorabilit?, capacit? professionale, capacit? finanziaria.
Nuove imprese
Dalla data del 1? luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilit?, capacit? professionale e capacit? finanziaria, essere iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d’azienda, impresa di trasporto o intero parco veicolare di impresa iscritta all’albo ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi l’attivit? e quindi abbia richiesto la cancellazione dall’albo.
Pertanto, pu? essere acquisita soltanto impresa (o parco) che alla data del 30/6/2001 risulti regolarmente iscritta all’albo ed in possesso di autorizzazione globale o contingentata.
La circolare ministeriale precisa inoltre che :
A. Nulla ? innovato per le imprese titolari di autorizzazioni liberamente rilasciate (es.: SAI, Betoniere, ecc.) che possono quindi ottenere l’immatricolazione di ulteriori veicoli della stessa tipologia. Parimenti, coloro che intendono accedere al mercato unicamente con veicoli del tipo SAI, possono esercitare l’attivit? una volta ottenuta l’iscrizione all’albo (con la dimostrazione dei tre requisiti relativi all’accesso alla professione). Qualora dette imprese di vecchia o di nuova costituzione intendano dotarsi di veicoli superiori ai predetti limiti, devono dimostrare di avere acquisito per cessione d’azienda impresa di autotrasporto ovvero l’intero parco veicolare di impresa iscritta all’albo ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi l’attivit? e quindi abbia richiesta la cancellazione dall’albo stesso.
B. Fino al 31.12.2001 le imprese che intendano esercitare la professione con veicoli rientranti nel disposto dell’art.1 del D.M. 198/91 (spurgo di pozzi neri, trasporto rifiuti s.u., ecc.) possono richiedere l’iscrizione all’albo con la sola dimostrazione del requisito dell’onorabilit?. ATTENZIONE: il presente punto B non ? pi? valido in quanto, entro la data del 31.12.2001 avrebbe dovuto essere emanato il decreto attuativo del d.leg. 395/00, cosa che a tutt’oggi non ? ancora avvenuta. Di conseguenza trova ancora applicazione quanto disposto dall’art.n? 1 – 3? comma del D.M. 198/91.
C. Le imprese cedenti potranno nuovamente esercitare la professione rispettando il dettato dell’ultimo comma dell’articolo 43 della Legge 298/74 (che impone che il cedente non riprenda l’attivit? di autotrasporto prima che siano trascorsi tre anni dalla data di cessione e dell’articolo
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto