Roma, 14 Aprile 2020
LAV20180
SM
Oggetto: Lavoro. Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali COVID-19
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 8/2020, fornisce le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga (CIGD) che verranno integrate con una ulteriore successiva circolare sui fondi di solidarietà e assegno ordinario, così come disciplinato dagli articoli 19 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.
La circolare ricorda le principali caratteristiche, fornendo allo stesso tempo dei chiarimenti operativi, delle seguenti misure di sostegno del reddito:
- trattamento di integrazione salariale ordinario ex art. 13, D.L. n. 9/2020 e art. 19, D.L. n. 18/2020;
- trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 14, D.L. n. 9/2020 e art. 20, D.L. n. 18/2020;
- cassa integrazione in deroga ex art. 22, D.L. n. 18/2020.
Tra i chiarimenti offerti dal Ministero, segnaliamo:
- per il trattamento di integrazione salariale ordinario:
- la durata massima dell’intervento di integrazione salariale ordinaria, è prevista in 9 settimane decorrenti sempre dal 23 febbraio 2020, e comunque entro la fine del mese di agosto 2020;
- Il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale “Emergenza COVID 19”e con la causale “COVID 19 Nazionale”, non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 4 del d.lgs. n. 148/2015), considerandosi neutro ai fini del computo della durata massima del trattamento;
- non opera il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili (articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015);
- la domanda di accesso può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente;
- stante la particolare finalità dell’intervento, può essere erogato – a richiesta del datore di lavoro – con la formula del pagamento diretto.
- restano ferme l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
- limitatamente ai periodi riconosciuti, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015.
- per il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria:
- le aziende, che hanno in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane;
- La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso secondo le indicazioni che sono già state fornite dall’Inps. Si considerano valide anche le richieste inviate via e mail alla dg ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS che quella di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria;
- la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS;
- Il provvedimento sarà adottato senza soluzione di continuità. A tal fine, il datore di lavoro avrà cura di indicare nell’istanza la data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento di CIGS, le settimane di CIGO, che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, nonché la data di riassunzione dell’originario trattamento di CIGS;
- anche in questo caso, è prevista la possibilità di pagamento diretto al lavoratore, su richiesta del datore.
- per la cassa integrazione in deroga.
- La disposizione si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario;
- i trattamenti in deroga sono concessi con appositi decreti delle Regioni e Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all’INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest’ultimo. Per la procedura da seguire per la presentazione delle domande, si fa rinvio alle istruzioni già fornite dall’Inps;
- Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il relativo trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni o Province autonome interessate;
- anche per questi trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n.148/2015;
- Le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale (non previsto per le aziende fino a 5 dipendenti), e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail;
- L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”.
- La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”. Nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa.
- Eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica.
- Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Cordiali saluti.