

Vi informiamo che il d.l aiuti ter, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 95 del 16 Settembre u.s, ha previsto alcune misure per il trasporto su strada e per quello marittimo. In particolare per quest’ultimo, si riporta il pertinente passaggio contenuto nel comunicato stampa presente sul sito del MIMS.
“Infine, in attuazione degli impegni assunti dall’Italia con la Commissione europea ai fini dell’autorizzazione del regime di aiuti previsto dal decreto-legge n. 457 del 1997, il regime fiscale agevolato previsto per le navi italiane viene esteso alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione in Italia (e, pertanto, sottoposti alla relativa potestà impositiva), che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo, ovvero ad attività ad esso assimilate. Il regime di aiuti prevede: il riconoscimento di un credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi, ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi; il computo, ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF o IRES dell’armatore, del 20% del reddito derivante dall’utilizzazione di navi utilizzate per lo svolgimento del trasporto marittimo; l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, nonché la riduzione dell’imposta sui contratti di assicurazione e sulla registrazione dei contratti di arruolamento.”