

Roma, 18 Aprile 2019
CIR19132
SM
Oggetto: Codice della strada. Formalità legate alla contestazione differita di violazioni che comportino la perdita di punteggio dalla patente/cqc.
Con circolare del 16 Aprile u.s, la Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha reso noto che, in merito alle contestazioni differite di violazioni del c.d.s che comportino la sottrazione di punti dalla patente di guida (o dalla cqc per i conducenti professionali), l’Amministrazione non procederà più a notificare un secondo verbale verso coloro che, sottoscrivendo il modello di comunicazione dati trasmesso al proprietario del veicolo/obbligato in solido insieme al verbale di infrazione, abbiano ammesso le loro responsabilità in ordine all’illecito contestato.
Questa novità non inciderà sui diritti del trasgressore, tenuto conto che l’obiettivo della notifica (che è quello di mettere a conoscenza l’individuo dell’esistenza di un provvedimento sanzionatorio) viene comunque raggiunto “nel momento in cui l’interessato compila e sottoscrive il modello di comunicazione dati del conducente – allegato, in genere, al verbale di contestazione.. – facendo venire meno l’esigenza stessa di procedere a una nuova notificazione nei confronti dell’effettivo trasgressore”. In questo caso – fa sapere il Ministero – i termini che scattano con la notifica del verbale (per il pagamento in misura ridotta oppure con lo sconto del 30%, e per proporre ricorso), “decorrerebbero dalla data di invio del modulo da parte dell’interessato a meno che, ovviamente, non vi abbia già provveduto l’obbligato in solido”.
Viceversa, si continuerà a notificare un secondo verbale quando il proprietario del veicolo/obbligato in solido, destinatario della prima notifica, dichiari di essere estraneo ai fatti indicando come trasgressore un secondo soggetto.
Per tener conto di questa novità, il Ministero – acquisto il parere dell’Avvocatura dello Stato – ha predisposto un nuovo modello di comunicazione dati in cui, nella parte da compilare a cura dell’effettivo trasgressore/non proprietario del mezzo o altro obbligato in solido, è stata inserita l’indicazione che la sottoscrizione presuppone la piena ed effettiva conoscenza del verbale di contestazione.
Cordiali saluti.