

Roma, 4 Marzo 2019
DVI19069
SM
Oggetto: Divieti di circolazione dei mezzi pesanti. Sentenza del Consiglio di Stato del 1 Marzo 2019.
Con Sentenza pubblicata il 1 Marzo u.s, il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni che erano state sollevate dal Codacons contro il decreto sui divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l’anno 2018, annullando conseguentemente la Sentenza del TAR del Lazio del 22 Maggio 2018 che, al contrario, aveva accolto le ragioni dell’associazione dei consumatori.
Il procedimento davanti al Consiglio di Stato – ricordiamo – è scaturito dall’impugnativa proposta dal MIT e dalle Prefetture contro la appena citata Sentenza del TAR, ed ha visto la concreta e fattiva partecipazione delle principali realtà associative del mondo della produzione e dei trasporti (con in prima fila la Confcommercio e la Conftrasporto), che sono intervenute “ad adiuvandum” della pubblica amministrazione.
Il Consiglio di Stato, con questa pronuncia, ha fissato dei paletti incontrovertibili sui quali, speriamo, non si debba ritornare in futuro:
Di conseguenza, afferma il Consiglio, “la voluntas legis è dunque dichiaratamente contraria all’automatica e indistinta estensione del divieto di circolazione all’intero novero delle giornate pre-festive e post-festive” Ed ancora, si legge: la “soluzione di sostanziale e definitivo automatismo da calendario propugnata dal Codacons non corrisponde all’ordinamento: non vi emerge un elemento testuale o sistematico il quale induca a ritenere che la pertinente normativa primaria o regolamentare imponga sempre e comunque la limitazione della circolazione die mezzi pesanti nei giorni pre festivi e post festivi”.
Non solo: sulla scorta di quanto appena scritto, il Consiglio di Stato ha affermato in maniera decisa che le deroghe non possono essere messe in discussione, obbedendo a “..bisogni essenziali della popolazione – per i quali un indistinto divieto causerebbe pregiudizi diffusi (si pensi al trasporto dei carburanti, dei giornali e periodici, dei prodotti per uso medico o del latte, oggetto di specifiche eccezioni nell’ambito dell’art.3 del decreto annuale”. Ciò vale non solo per quelle assolute stabilite all’interno dello stesso dm sui divieti, ma anche per quelle lasciate alla valutazione del Prefetto, tenuto conto che quest’ultima Autorità è chiamata a decidere sulla scorta dei criteri generali fissati dal medesimo dm e volti a far si che, in applicazione dell’art. 7.4 del Regolamento di esecuzione del c.d.s, dette deroghe soddisfino “le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale”.
Cordiali saluti.